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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

21
Marzo
2023

Condanna pagamento spese di lite: serve istanza della parte vincitrice!

Per il giudice di pace di Rodi G.co per ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa deve presentare apposita istanza;

Disciplina della condanna al pagamento delle spese di causa

L'art. 91, comma 1, primo periodo, c.p.c., dispone che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

La condanna alle spese di lite costituisce logica conseguenza della soccombenza.

Nella disciplina delle spese giudiziali vige il principio secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.

La condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto.

Mancata necessità di un'istanza della parte vittoriosa

Il Giudice ha l'obbligo di pronunciare di ufficio sulle spese, senza necessità di un'apposita istanza della parte vincitrice (essendo la condanna alle spese conseguenza dell'accoglimento o del rigetto della domanda), a meno che non vi sia un'esplicita volontà contraria di quest'ultima.

Di contrario avviso, è il giudice di pace di Rodi G.co (il cui Ufficio era stato soppresso a seguito dell'operata riorganizzazione giudiziaria), secondo il quale, con la "singolare" sentenza pubblicata il 27 febbraio 2023 in caso di mancata richiesta di condanna alle spese (da parte del convenuto) le spese di causa vanno compensate.

Ancor più "singolare", a dire dello scrivente, è la circostanza secondo la quale, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice non togato garganico, il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contrariamente a quanto affermato dal suddetto giudice, aveva richiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Marzo 22 2023
  
11
Marzo
2023

Integrazione dell'atto di citazione dopo la Riforma Cartabia;

Cosa accade quando controparte non si presenta in mediazione senza giustificato motivo con esempio di testo da integrare negli atti di causa

  • Conseguenze mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo
  • Il nuovo Art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010
  • Un ulteriore spunto di riflessione
  • Esempio testo integrativo per mancata comparizione in mediazione.

Conseguenze mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo

La c.d. Riforma Cartabia ha previsto nell'ambito della disciplina della mediazione civile (d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) l'introduzione dell'art. 12 bis, comma 3, il quale sancisce che, qualora la parte chiamata non si presenti in mediazione senza giustificato motivo, la stessa possa essere condannata alla corresponsione in favore della controparte di una ulteriore somma equitativamente determinata dal giudice in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Detta condanna è ulteriore a quella prevista dall'art. 96 c.p.c. ed ulteriore altresì alla condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, comma 2). Si evidenzia, infine, che laddove il predetto comportamento omissivo provenga da una amministrazione pubblica, il giudice è tenuto a trasmettere copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti (art. 12 bis, comma 4). Il nuovo Art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010

Di seguito, si riporta per comodità, il testo integrale del predetto articolo 12-bis:

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente".

Un ulteriore spunto di riflessione

Il comportamento di chi non si presenta in mediazione senza giustificato motivo è ancor più grave in considerazione di quanto previsto dal novellato art. 163 c.p.c. ove al comma 3, n. 3-bis, sancisce l'obbligo di indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

Esempio testo integrativo per mancata comparizione in mediazione

Si propone il testo di un capitolo da inserire negli atti di causa qualora si verifichi l'evenienza della mancata comparizione della parte chiamata in mediazione senza giustificato motivo:

Richiesta pagamento ulteriore somma ex art 12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28 per mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione:

In data ________, presso l'organismo OMCI ROM 251, si è svolto il primo incontro della procedura di mediazione civile al quale la controparte, sebbene regolarmente convocata, non ha partecipato senza giustificato motivo (cfr. allegato n. ___ - Verbale conclusivo della mediazione). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 12 bis, D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, si chiede la condanna di controparte al pagamento in favore della Parte Presente,  di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Peraltro, si evidenzia che, sempre ai sensi del predetto articolo, comma 1, il comportamento omissivo e ingiustificato di controparte, oltre a costituire per il giudicante un argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., secondo comma, espone la stessa controparte alla ulteriore condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, 2° comma, D.Lgs. 28/2010).

PS: SI INFORMA ANCHE CHE LE MEDIAZIONI DEVONO ESSERE UNA VOLTA REGISTRATE, ESEGUITE PER QUANTO RIGUARDA IL 1° INCONTRO IL PRIMA POSSIBILE IN MODO TALE CHE SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI QUESTO AVVENGA ENTRO 20 GIORNI E NON OLTRE 40 GIORNI, ED é IMPORTANTE RICORDARE CHE I TERMINI SONO FISSATI IN 5 GIORNI PER LA REGISTRAZIONE COMPLETA E CHE LE MEDIAZIONI DEVONO FINIRE NON OLTRE 3 MESI DAL 1° INCONTRO,  6 MESI SE ENTRAMBE LE PARTI SONO IN  ACCORDO. Infine si ricorda che prima di richiedere eventuali rinvii o spostamenti, deve essere prima pagata l'apertura o eventuali indennità;

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Ultimo aggiornamento Domenica, Marzo 12 2023
  
06
Marzo
2023

Quando la mediazione viene disposta dalla Corte di Appello devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto;

Corte d’Appello di Napoli, 9.01.2023, sentenza n.36, giudice ausiliario relatore Marco Marinaro;

SINTESI: In una controversia bancaria iniziata nel 2005, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda attorea, dichiarava la nullità del conto corrente in ragione dell’illegittimo interesse anatocistico trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto facendo propria la risultanza della CTU contabile e condannava la Banca a pagare una somma di denaro. Lo stesso attore, ritenendo che il Tribunale fosse incorso in errori di valutazione dei documenti contabili e di conteggio delle somme dovute dalla banca convenuta, proponeva appello nel 2013 avanti alla Corte distrettuale di Napoli. Nel corso del giudizio di appello, la Corte disponeva la mediazione nel 2019 ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010 e la parte appellante depositava il verbale del primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo. La banca appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello in quanto la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un organismo territorialmente non competente (Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino). La Corte inoltre disponeva con l'ordinanza indicata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.
In via preliminare, la Corte esamina le due eccezioni proposte dalla difesa della banca appellata tra cui quella relativa alla procedibilità dell'appello in esito alla disposta mediazione. Sulla base della documentazione depositata dalla parte appellante e non contestata dalla parte appellata, con riguardo alla procedura di mediazione emerge il corretto svolgimento della stessa ai fini della verifica dell'esperimento della condizione di procedibilità. L’appellante aveva depositato presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino (iscritto al n. 345 del Registro ministeriale) la domanda di mediazione. Il citato Organismo nominava come mediatrice una dott.ssa commercialista in quanto competente nella materia bancaria. Le parti, correttamente rappresentate e assistite, partecipavano al primo incontro. In particolare la Banca era rappresentata da un procuratore speciale con procura speciale sostanziale rilasciata ad hoc per la mediazione e autenticata da notaio. In tale primo incontro la Banca non riteneva sussistenti i presupposti per poter avviare la mediazione pertanto la procedura veniva chiusa con esito negativo.
La banca appellata eccepisce la violazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 che prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un Organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La Corte rigetta l’eccezione in quanto la mediazione è stata disposta dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 e devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni ritenendo la procedura in questione correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario e parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte). Una diversa interpretazione della norma apparirebbe del tutto irragionevole posto che il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello). A supporto di tale lettura interpretativa la Corte richiama i chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense il 22 novembre 2013 secondo cui  l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga. Inoltre, quanto alla derogabilità del criterio legale di territorialità resta infine da osservare che il legislatore con la recente riforma adottata con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha integrato il comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex L. n. 197 del 2022) proprio al fine di chiarire che "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti".

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Marzo 06 2023
  
23
Febbraio
2023

Tre nuove importanti norme in vigore dal 28 febbraio 2023;

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha anticipato l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) con l’obiettivo di migliorare le procedure in termini di effettività, di efficacia e di utilità socio-economica per i cittadini e le imprese, in sostanza per il Paese. Queste sono le tre norme principali che entreranno in vigore il 28 Febbraio 2023: per le parti in mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli enti vigilati come banche e assicurazioni.

La nuova disciplina della mediazione telematica Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

  • Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  • Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  • A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata Omci ricorda che la firma deve essere modalità avanzata visibile e mai invisibile.. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  • Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  • La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

  • Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

  • Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  • Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  • Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  • Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

PS: SI INFORMA CHE è VIETATO DALLA LEGGE INVIARE PAGAMENTI SENZA ISTANZA O ISTANZE SENZA PAGAMENTI, IN QUANTO DOPO 5 GIORNI SE NON SONO PERFEZIONATE SI INTENDONO DECADUTE VEDERE LEGGI E REGOLAMENTO;

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Ultimo aggiornamento Martedì, Febbraio 28 2023
  
22
Febbraio
2023

Mediazione in condominio e Riforma Cartabia: novità in arrivo per gli amministratori;

La riforma della Giustizia cambierà in modo considerevole il ruolo dell’amministratore di condominio, proiettandolo in un contesto nuovo, che lo vedrà maggiormente protagonista e, al contempo, maggiormente responsabile del suo operato.

Il ruolo dell’amministratore in mediazione dopo la riforma

La riforma, attraverso l’introduzione del nuovo art. 5-ter, che va ad arricchire la normativa dedicata alla mediazione civile e commerciale contenuta nel decreto legislativo n. 28/2010, riconoscerà all’amministratore di condominio un ruolo più autonomo in sede di mediazione civile e commerciale.

In base alla nuova previsione normativa “l’amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;

Dalla formulazione della norma si evince chiaramente che nessuna autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale è necessaria all’amministratore per la mediazione civile.

La delibera assembleare sarà necessaria solo in via successiva.

L’intenzione del legislatore è quella di responsabilizzare l’amministratore di condominio e dargli maggiore fiducia snellendo il procedimento e consentendo a quest’ultimo di “gestire” la quasi totalità del procedimento di mediazione.

L’importanza per l’amministratore di conoscere il procedimento di mediazione

In questo contesto è chiaro che diventa fondamentale per l’amministratore conoscere il procedimento di mediazione e le novità apportate dalla riforma, al fine di ridurre i margini di errore e conoscere meglio le opportunità che la mediazione offre.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Febbraio 22 2023
  
21
Febbraio
2023

Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione e revocatoria;

Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott. Andrea Giovanni Melani - sentenza n. 2329 del 27.09.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda un’azione revocatoria di un atto con il quale è stato attuato un accordo di mediazione.
In particolare, parte attrice deduceva che l’accordo di mediazione conteneva il programma negoziale e non il trasferimento di diritti reali.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • il contratto preliminare è privo di effetti traslativi e per tale ragione non rientra negli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all' art. 2901 c.c.;
  • la revocatoria può investire il contratto definitivo, anche se compiuto in adempimento di un obbligo preesistente, purché al momento della stipulazione del contratto preliminare ricorressero gli stati soggettivi a tal fine rilevanti;
  • tale principio è applicabile alla vertenza de quo, nella quale l’impegno a vendere è stato assunto in un accordo di conciliazione;
  • il pregiudizio conseguente alla vendita ricorre sia in caso di variazione quantitativa sia in caso di variazione qualitativa tale da rendere più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto di credito; nel giudizio analizzato, ricorre l'ipotesi di variazione quantitativa;
  • le deduzioni dei convenuti appaiono poco verosimili;
  • in realtà, la domanda di mediazione era strumentale alla divisione ereditaria ed è stata proposta quando era già maturata la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
  • il pagamento di un debito costituisce obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.;
  • l'adempimento di un debito prescritto comporta la non ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente pagato ex art. 2940 c.c.;
  • il corrispondente credito è privo di tutela attuale e la soddisfazione dipende dalla sola iniziativa del debitore;
  • l’iniziativa del debitore è dunque un atto libero/obbligazione naturale avente natura negoziale e non un atto dovuto/pagamento di un debito scaduto.  
    Per tali ragioni, il Giudice ha accolto la domanda attorea, dichiarando inefficace e revocando l’atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto in mediazione,

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
revoca l'atto del 25 ottobre 2012 denominato "Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione- conciliazione a sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28", con cui M.XXXXXXXXXX F.XXXXXXX ha venduto a L.XXX S.XXXX F.XXXXXXX e a I.XX F.XXXXXXX la quota indivisa di un terzo della proprietà degli immobili siti in L., via C.XXXXX, n.  identificati in catasto al foglio --e la quota indivisa di un sesto dell'immobile sito in L., frazione P.XXX, identificato in catasto al foglio --, e lo dichiara inefficace nei confronti di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a.;

dichiara inopponibile a B.XXXs.c.p.a. il diritto di abitazione costituito in favore di M.XXXXX B.XXXXXXX con l'atto di cui al capo primo;
rigetta la domanda di L.XXX S.XXXX F.XX e I.XX F. di condanna di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a. al risarcimento del danno ex art.96, co. 1, c.p.c.;
condanna M.X al rimborso a favore di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a. delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.530,00 per compensi, euro 1.332,43 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e che ripartisce nel rapporto interno agli obbligati in parti uguali; 
dichiara che la sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari.

Brescia, 26 settembre 2022

Il giudice Andrea Giovanni Melani

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Ultimo aggiornamento Martedì, Febbraio 21 2023
  
15
Febbraio
2023

Condominio: crescita ADR per risolvere le liti condominiali;

La Camera Internazionale Arbitrale evidenzia la crescita delle ADR nella risoluzione delle liti condominiali con numerosi vantaggi:

Cresce il ricorso alle ADR per risolvere le liti in Condomino

Dalla relazione della Camera Arbitrale Internazionale emerge che le controversie in materia condominiale sono quelle che rallentano maggiormente la giustizia. Esse rappresentano infatti 1/3 delle cause complessive pendenti nelle aule dei Tribunali. Per fortuna, a fronte di un numero così elevato di conflitti condominiali, il ricorso alle ADR ha subito un incremento pari al 22%.

Le cause più frequenti dei litigi in condominio

Ma quali sono le ragioni per le quali si litiga di più nei condomini? Le cause che più di altre esasperano gli abitanti dei condomini sono i rumori, gli odori, gli animali, le condotte dei vicini e il rispetto delle regole relativamente alla condivisione degli spazi comuni. A queste si aggiungono, ovviamente, tutte quelle problematiche amministrative necessitate dalla gestione del condominio e, quindi: validità delle delibere assembleari, spese condominiali e corretto adempimento delle funzioni da parte dell’amministratore.

Perché conviene ricorrere alle ADR per risolvere le liti condominiali?

Ogni occasione insomma è buona per litigare, vero è tuttavia che il più delle volte si tratta di questioni facilmente risolvibili con un pò di buon senso. Da qui la necessità di considerare le ADR come strumento alternativo di risoluzione delle controversie anche perché più rapido e snello. I tempi di queste procedure stragiudiziali non rappresentano però l’unico vantaggio. Il lodo, così come l’accordo che si raggiunge in mediazione costituiscono infatti titoli esecutivi sulla base dei quali è possibile procedere esecutivamente per ottenere quanto sancito negli stessi. Esistono tuttavia delle diversità tra mediazione e arbitrato di cui tenere conto nella scelta di una delle due. La differenza di maggiore rilievo è rappresentata senza dubbio dalle modalità di svolgimento. Al termine dell’arbitrato infatti l’arbitro decide come un giudice per cui stabilisce, in genere secondo diritto, chi ha torto e chi ha ragione. Nella mediazione invece il mediatore tenta di ripristinare un canale di comunicazione tra le parti in conflitto, al fine di agevolarle nell’individuare una soluzione che sia soddisfacente per entrambe.

Clausola compromissoria nel regolamento condominiale

La possibilità di ricorrere all’arbitrato o Mediazione, la soluzione più semplice per la risoluzione delle liti condominiali, aventi ad oggetto diritti disponibili, può essere prevista inserendo una clausola compromissoria all’interno del regolamento condominiale, in cui si sancisce il ricorso alla Mediazione in caso di controversia.

Regole diverse però sono previste se le liti condominiali sono interne o esterne. In relazione alle controversie interne tra condomini, il ricorso alla Mediazione, in assenza di una clausola compromissoria inserita nel regolamento condominiale, può essere deliberato in sede assembleare all’unanimità.

Per quanto riguarda invece le liti che coinvolgono il condominio e un terzo (pensiamo ad esempio a un appaltatore a cui vengono affidati i lavori di rifacimento della facciata) la clausola compromissoria che prevede il ricorso alla Mediazione può essere inserita nel contratto previo accordo dell’amministratore e del terzo, senza una preventiva delibera assembleare. Ipotesi quest’ultima che non impedisce all’assemblea di deliberare il contenuto della clausola o la sua previsione, con evidenti limiti dei poteri dell’amministratore.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Febbraio 15 2023
  
11
Febbraio
2023

L’assenza ingiustificata al procedimento di mediazione costituisce argomento di prova valutabile dal Giudice e comporta la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott. Edoardo Di Capua - sentenza del 18.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia contrattuale, nella quale il Giudice ha rilevato l’assenza ingiustificata dei convenuti all’incontro di mediazione.
Sul punto, il Tribunale, allineandosi a quanto statuito dalla Cassazione civile, sez. III, con la Sentenza 27 marzo 2019 n. 8473, ha precisato quanto segue:
- è obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro di mediazione;
- è possibile delegare
ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento e anche di conciliare la lite;
- la delega può essere effettuata anche a favore del proprio difensore, ma in tal caso deve contenere lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- la procura alle liti, anche se in forma di procura notarile, non può essere utilizzata come delega a partecipare alla mediazione;
- nell’ipotesi de quo, i legali dei convenuti sono intervenuti all’incontro con il mediatore in sostituzione dei loro assistiti, in forza di delega orale e, quindi, senza essere muniti di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- inoltre, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;
- in ogni caso, la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante e, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito;
- una ulteriore conseguenza della mancata partecipazione delle parti convenute al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Atteso quanto sopra esposto, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, il Tribunale ha tratto argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande attoree e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute e, pertanto, ha accolto le domande attoree e respinto le domande dei convenuti, condannando questi ultimi alla refusione delle spese in favore di controparte e al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Febbraio 11 2023
  
26
Gennaio
2023

Le spese di mediazione non possono essere rifuse dalla controparte o altri, poiché costituiscono credito d’imposta;

Tribunale di Venezia, Giudice Estensore Dott. Diego Novello - sentenza n. 1517 del 25.08.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una richiesta di corresponsione di una somma di denaro, a seguito di separazione dei coniugi e di scioglimento della comunione legale tra loro.
Inoltre, parte attrice chiedeva anche la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la parte invitata ha partecipato al procedimento di mediazione.
Ma a prescindere da ciò, il Giudice ha sottolineato che la somma corrisposta per la procedura di mediazione non è ripetibile in quanto costituisce credito di imposta ai sensi dell' art. 20 D. Lgs. vo 28/2010 secondo il quale "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all' indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”.
Per tale ragione, l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto meritevole di accoglimento e, pertanto, ha respinto la richiesta di refusione delle spese della procedura di mediazione.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Gennaio 26 2023
  
23
Gennaio
2023

La procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore deve concludere;

Tribunale di Palermo, 10.10.2022, sentenza n. 4035, giudice Antonina Giardina;

SINTESI: In una vicenda avente ad oggetto uno sfratto per morosità di un immobile non abitativo, il tribunale fa chiarezza sui dubbi interpretativi sorti a seguito della sentenza Cassazione  n. 8473/2019 e riafferma il principio generale che la procura deve essere notarile soltanto se gli atti richiedono la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.
Il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito e onerava la parte che aveva interesse a proporre domanda di mediazione. Parte ricorrente proponeva l’istanza di mediazione, ma non compariva personalmente al primo incontro, essendo presente soltanto il procuratore costituito. Il procedimento veniva dunque chiuso con esito negativo.
Per tale motivo, la resistente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della mediazione delegata.
L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 “non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione. La Cassazione – inoltre, ha spiegato – che è sufficiente una procura speciale sostanziale, non necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio ai fini della partecipazione alla mediazione”.
Inoltre la Cassazione ha confermato la libertà delle parti di decidere il proprio percorso processuale, anche partecipando per mero adempimento al primo incontro, affermando: “la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione.
L’eccezione di improcedibilità viene dunque rigettata.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Gennaio 23 2023
  

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