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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

20
Gennaio
2023

La Riforma Cartabia introduce nuove norme relative alla mediazione telematica e dispone una specifica procedura per la redazione e sottoscrizione del verbale informatico;

Verbale informatico, come cambia con le nuove norme

La Riforma Cartabia, oltre a interessare il processo civile, ha modificato anche alcuni importanti aspetti della mediazione civile. Tra questi, anche le norme che regolano la mediazione in modalità telematica e, in particolare, la redazione e sottoscrizione del verbale informatico degli incontri tenuti con tale modalità.

Come noto, le norme introdotte dalla citata riforma, attuata con d.lgs. n. 149 del 2022, entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 giugno 2023 e in parte significativa dal 28 febbraio 2023. Gli aspetti innovativi attinenti alla mediazione telematica saranno disciplinati dal nuovo art. 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.

Riforma Cartabia e mediazione telematica

In linea generale, le nuove norme impongono all’organismo di mediazione, e quindi anche al mediatore che cura il singolo procedimento, di attenersi alle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per quanto concerne la trasmissione degli atti relativi al procedimento di mediazione. Ovviamente è Assolutamente necessario inserire una Firma Formato Pdf Avanzata, Visibile, In Modo che si veda bene, da parte di tutti quelli che firmano, (visto che P7M Non si vede) e Modifica il Documento;

Ciò significa che tale trasmissione deve essere fatta necessariamente attraverso l’utilizzo di sistemi di posta elettronica (PEC) o equivalenti. Allo stesso modo, l’organismo è ora tenuto a conformarsi alle regole previste dal CAD in ordine alla conservazione della documentazione relativa al procedimento e alla sua esibizione, ove correttamente richiesta. La conservazione e l’esibizione dei documenti, pertanto, sono da effettuarsi a mezzo di documenti informatici, come dispone l’art. 43 del citato codice. Ma vediamo ora, nel dettaglio, le nuove norme che disciplinano la redazione e la sottoscrizione del verbale degli incontri di mediazione telematica e dell’eventuale atto di accordo.

Sottoscrizione del verbale informatico di mediazione

Come noto, anche il procedimento di mediazione può svolgersi in modalità telematica, o in modalità mista (cioè con alcune parti in presenza ed altre in collegamento da remoto). Tale soluzione, incentivata soprattutto nel periodo della pandemia, favorisce un più rapido e comodo svolgimento della procedura, anche a distanza. Ebbene, il terzo comma del nuovo art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che sia onere del mediatore formare il documento informatico contenente il verbale (e l’accordo eventualmente raggiunto) e trasmetterlo alle parti, al fine di permetterne la sottoscrizione da parte di queste ultime.

Atti mediazione: firma digitale e trasmissione via PEC

La sottoscrizione del verbale informatico di mediazione deve essere effettuata tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali sistemi, come noto, si basano su una certificazione crittografica che garantisce elevati standard di sicurezza e che assicurano la riconducibilità della firma a uno specifico soggetto. Il verbale deve essere trasmesso anche agli avvocati delle parti, ove intervenuti (ad esempio, nella procedura di mediazione delegata ordinata dal giudice), e da questi sottoscritto. Una volta sottoscritto dalle parti e, se necessario, dai loro avvocati, il file contenente il verbale informatico sottoscritto deve tornare al mediatore, che vi appone la propria firma nelle medesime modalità sopra descritte. Lo stesso mediatore, successivamente, provvede a trasmettere il verbale informatico di mediazione così sottoscritto alle parti, ai loro legali e alla segreteria dell’organismo di mediazione, che, come abbiamo visto più sopra, provvederà alla sua conservazione e all’eventuale successiva esibizione a richiesta. Nel Caso, essendo almeno noi, vicinissimi al confine con la Francia e quindi non tutti riescono a connnettersi,  o se necessita una scansione o fotocopia che copre la Firma Digitale l'unica cosa che rimane da fare è scriverlo e poi inserire in modalità analogica, cioè scrivendo tutto quello che c' era scritto sulla firma digitale, ivi comprsa l ora e poi il Mediatore Firma ologrificamente e poi invia a segreteria legale. (Questo solo quando proprio non è fattibile inserire firme digitali o tenerle fino alla fine).

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Febbraio 10 2023
  
14
Gennaio
2023

Il problema della riforma del processo civile e della sua frammentata entrata in vigore;

La Legge di bilancio ( L. 29 dicembre 2022, n. 197 — G.U. 29 dicembre 2022, n. 303) in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio 2023, anticipa l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma Cartabia in materia civile, mentre il decreto milleproroghe proroga la vigenza di talune delle prescrizioni adottate nel periodo di emergenza sanitaria. La riforma del processo civile prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è finalizzata principalmente alla riduzione dell’arretrato pendente innanzi agli organi giurisdizionali. Inserita fra le innovazioni strutturali dell’ordinamento che interessano in modo trasversale tutti i settori di intervento del Piano, la riforma del processo civile è stata inizialmente delineata dalla L. n. 206/2021 contenente delega al Governo e concretizzatasi, più recentemente, nell’approvazione del D.Lgs. n. 149/2022. La terza fase, appena realizzata, prevede l’entrata in vigore delle nuove norme, alcune a partire dal 1° gennaio 2023, la maggior parte a partire dal 30 giugno 2023. In tale contesto, sono stati approvati e pubblicati due atti normativi, ossia la Legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 e il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, c.d. decreto Milleproroghe, contenenti disposizioni relative alla giustizia civile che, tuttavia, anticipano l’entrata in vigore di alcune parti della riforma. Sin da subito appare chiaro come il duplice intervento normativo in parola dia vita a una cornice normativa e ad un quadro di riferimento in parte diverso da quello delineatosi verso la fine del 2022 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022. In dettaglio, questi sono gli interventi contenuti nel primo dei due citati testi normativi. Già da una prima lettura degli elencati interventi normativi emerge in modo chiaro la frammentarietà e la disorganicità delle modifiche introdotte.Sempre nel dettaglio, il secondo testo normativo citato, invece, prevede all’ art. 8 comma 8: — la vigenza fino al 28 febbraio 2023 dell’ art. 23, comma 9 bis del decreto – legge n. 137/2020, convertito con Legge n. 176/2020, consentendo fino a tale data il rilascio delle formule esecutive in modalità telematica;— la vigenza fino al 30 giugno 2023 dell’ art. 221 comma 8, Legge n. 77/2020, secondo cui il giuramento del CTU avviene mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico e dell’ art. 23, comma 8 bis decreto – legge n. 137/2020, convertito con Legge n. 176/2020, il quale prevede che le udienze in camera di consiglio nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione avvengano mediante trattazione scritta. l comma 8 del citato art. 8, poi, specifica che dette proroghe operino anche in deroga a quanto disposto dalla riforma Cartabia ma nel rispetto della disciplina transitoria ivi prevista, la quale è stata modificata dalla Legge di bilancio, con un evidente difetto di coordinamento con il decreto milleproroghe. Il medesimo art. 8 contempla, poi, fino al 31 dicembre 2023: — la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna nonché le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni. — la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato. — il divieto di assegnare il personale dell'amministrazione della giustizia ad altra amministrazione. — il temporaneo ripristino, rinviando, dunque, la soppressione, delle sezioni distaccate insulari di Lipari e di Portoferraio. Sino al 28 febbraio 2023, invece, persiste: — l’obbligo di assolvere mediante piattaforma digitale gli obblighi di pagamento del contributo unificato e la relativa anticipazione forfettaria. — la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell' articolo 1, comma 925, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Purtroppo, il Legislatore, non domo delle modifiche appena citate, sempre nel rispetto della disciplina transitoria ivi prevista, è intervenuto, come già accennato, con la Legge di bilancio, sull’art. 35, rubricato disciplina transitoria, a tenore del quale “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. L’ art. 1, comma 380, della Legge di bilancio per l’anno 2023, interviene non solo sulla disciplina transitoria della riforma del processo civile ma anche su quella delle ADR disposta dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, modificandone gli artt. 35, 36 e 41 e incidendo, dunque, sia sull’impianto normativo del codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione (art. 35), che sul D.Lgs. n. 28/10 e sulla L. n. 162/2014 in tema di negoziazione assistita. Evidente, pertanto, come si tratti di una disciplina frammentaria, la quale appare gravemente deficitaria sul piano del coordinamento con disposizioni non solo precedenti ma anche contemporanee come il c.d. decreto milleproroghe. La regola generale introdotta in Legge di bilancio è quella dell’applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, rispetto all’originaria data del 30 giugno 2023. A tale regola di carattere generale, tuttavia, si accompagnano disposizioni di dettaglio che anticipano al 1° gennaio 2023 talune rilevanti modifiche, differenziando sempre tra procedimenti di nuova introduzione, ai quali si applicherà la Riforma se instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023 e già pendenti, per i quali si applicherà la precedente normativa.

In estrema sintesi, viene complessivamente anticipata l’entrata in vigore della riforma ai giudizi introdotti a partire dal 28 febbraio 2023, ma di alcune disposizioni specifiche si prevede l’applicabilità a partire dal 1° gennaio 2023 e in alcuni casi anche ai giudizi pendenti. Per quanto riguarda, poi, le modifiche apportate al giudizio ordinario di primo grado e al procedimento sommario di cognizione, ridenominato “procedimento semplificato di cognizione”, a seguito della modifica, da parte della Legge di bilancio, dell’art. 35, le nuove norme entreranno in vigore parimenti al 28 febbraio 2023 piuttosto che al 30 giugno 2023 come sarebbe dovuto accadere se la Legge di bilancio non fosse intervenuta nell’anticipare al 28 febbraio l’entrata in vigore della Riforma. Risulta anticipata al 1° gennaio 2023, poi, l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di giustizia digitale, ma non per tutti gli uffici giudiziari, mentre parte della disciplina riformata del processo in cassazione risulta applicabile dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti, altra soltanto a quelli di nuova introduzione, altra ancora diverrà operativa dal 1° marzo 2023. Il quadro che ne risulta, com’è evidente, è estremamente caotico e privo di quella chiarezza e linearità che deve caratterizzare l’applicazione della legge processuale, rischiando proprio di gettare nel caos il funzionamento del processo civile italiano. La legge di bilancio, poi, con riferimento al settore delle ADR, ha lasciato invariata l’originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’ art. 7, D.Lgs. n. 149/2022, relativo alle modifiche da tale articolo apportate al D.Lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle altre riferite a singoli commi o lettere. Analogamente avviene in materia di negoziazione assistita, relativamente alla quale rimane ferma la data del 30 giungo 2023 soltanto per i benefici fiscali e per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Appare evidente, pertanto, come il delineato disallineamento temporale non potrà che arrecare nocumento a livello interpretativo sulla disciplina applicabile, fonte di potenziali discrasie a livello sistematico di difficile ricomposizione. La decisione del Governo di anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni più rilevanti della riforma del processo civile al 28 febbraio 2023, appare del tutto irragionevole e disfunzionale, vista la situazione caotica in cui l’illustrata frammentazione e il menzionato spacchettamento, ingenereranno negli operatori del diritto e nel personale amministrativo, con forte sacrificio delle garanzie di difesa e del contraddittorio, senza alcuna peraltro alcuna capacità di incidenza sugli obiettivi individuati dal PNRR.

Fonte: Altarex (Quotididiano di informazione Giuridica)

OMCI, ONDE EVITARE CASINI HA PRESO COME RIFERIMENTO LA DATA DEL 28/02/2023 MANDANDO IL REGOLAMENTO E TUTTO QUANTO RICHIESTO AL MINISTERO, PRENDENDO COME RIFERIMENTO IL D.LGS.149/22 (Regolamento attuativo della Riforma sulle A.D.R.) MA CHE è FATTO INSIEME ALLA LEGGE 206/21, CHE NON C'è PIù DA CABIARE NULLA TALMENTE è FATTO BENE, E DICE VERAMENTE TUTTO, PER QUESTO NON RIUSCIAMO A CAPIRE xchè NORDIO NON LO FACCIA PARTIRE VISTO CHE é TUTTO FATTO., ALMENO NOM FACCIAMO CONFUSIONE!ANCHE PERCHé LA DATA DI FINE GIUGNO è PER NON ESSERE CANCELLATI, MA LA DATA UTILE PER ESSERE ACCETTATI NUOVAMENTE é DI APRILE 2023 E NOI ABBIAMO ANTICIPATO IL TUTTO SOLO DI 2 MESI CIRCA! CHE SI SPERA IL MINISTERO, TENGA E C'è LO FACCIA PASSARE AL MOMENTO CHE VOGLIONO LORO, TANTO NON PUO' CAMBIARE, ALMENO SULLE ADR.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Gennaio 27 2023
  
10
Gennaio
2023

Ecco cosa può già accadere a chi non partecipa alla mediazione o a chi non concilia, specialmente poi su Mediazioni demandate dal Giudice!

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione:

  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

Si auspica, quindi, una maggiore diffusione di questi strumenti che, oltre ai benefici immediati e diretti derivanti dagli accordi raggiunti, possono rendere indirettamente anche una utilità in termini di prevenzione dell’insorgere di futuri eventuali conflitti, grazie alla migliore gestione dei propri interessi con l’aiuto degli esperti del settore, ovvero dei legali e dei professionisti qualificati per il loro svolgimento.Il Termine per finire una mediazione è si 30-40, giorni, ma con l'accordo di entrambe le Parti si può arrivare sino a 6 mesi, passati i 6 Mesi, se la Mediazione non è finita, ci penserà il Giudice, che ovviamente sarà tutto tranne che contento!!!


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Ultimo aggiornamento Venerdì, Gennaio 13 2023
  
10
Gennaio
2023

Condominio, in crescita ADR, per risolvere le liti condominiali;

“Chi abita in condominio fa sempre più ricorso alle procedure ADR” tanto che l’incidenza dei casi condominiali affrontati con gli strumenti alternativi al processo è aumentata del 22%”.

1. Cause di conflitto nel condominio

A generare la conflittualità nei palazzi condominiali, si legge nella relazione, è il ritmo sempre più frenetico di vita, la difficoltà di condividere spazi e cose comuni, l’insofferenza verso rumori o immissioni o comportamenti dei vicini.

Liti per il “ticchettio” di scarpe, lo spostamento di tavoli, sedie, mobili a tarda ora, gli odori dalla cucina, l’innaffiatura di piante che produce stillicidio ai piani inferiori e ancora i parcheggi in spazi non autorizzati, gli usi impropri del pianerottolo comune, i condizionatori posizionati in facciata ed il rapporto con gli animali domestici, sono tra i casi più frequenti.

Ci sono poi tutte quelle situazioni che riguardano l’assemblea di condominio, dalla sua convocazione alle contestazioni sulle delibere, l’amministratore di condominio e soprattutto le spese condominiali, che in tempi di crisi rappresentano una causa crescente di conflittualità.

2. I vantaggi delle ADR nella soluzione delle questioni condominiali

L’aumento del ricorso alla mediazione nella soluzione delle questioni condominiali è legato certamente alla maggiore rapidità di funzionamento di questi strumenti e alla minore entità dei costi se paragonati a una causa giudiziaria che può durare anche molti anni.

La decisione come l’accordo raggiunto in mediazione, ricevono dalla legge la capacità di diventare esecutivi così come avverrebbe per una sentenza.

La differenza principale tra un lodo e un accordo in mediazione sta nel fatto che il primo è una vera e propria decisione che dà torto o ragione ad una delle parti, mentre la mediazione è finalizzata a produrre un accordo conciliativo tra le stesse.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Gennaio 10 2023
  
09
Gennaio
2023

A scuola arriva l’aula di mediazione;

Sperimentata in un istituto di Treviso l’aula della mediazione, per risolvere i conflitti tra gli studenti ed evitare le punizioni

Liti tra studenti: stop alle punizioni, sì alla mediazione

Un’aula di mediazione vera e propria per trovare un accordo tra gli studenti ed evitare i conflitti, dicendo addio così a punizioni e sospensioni. È l’idea avuta dall’istituto statale “Fabio Besta” di Treviso che sarà presto replicata in altre scuole della città ma che è perfettamente mutuabile in tutte le scuole italiane.

Come funziona l’aula di mediazione

Funziona così il “mini-tribunale” composto da professori e studenti per risolvere le controversie interne: se si verifica una lite tra ragazzi, questi verranno condotti in un’aula dove alcuni alunni dell’istituto proporranno, di concerto,  con gli insegnanti delle attività di mediazione per comprendere gli errori ed approdare ad una riconciliazione.

Ovviamente, sia docenti che studenti sono stati formati da esperti ad hoc e quindi sono pronti per utilizzare le strategie e i metodi appresi per risolvere le controversie che si presenteranno nel corso del tempo.

Mediazione quale alternativa alle punizioni

“In un periodo in cui – ha spiegato la dirigente scolastica Renata Moretti al Corriere del Veneto – insorgono conflitti per banalità, causati dalla mancata socializzazione dei ragazzi, a seguito della pandemia, ci prefissiamo di fare la differenza”. Ed ecco quindi la mediazione, quale alternativa ai metodi tradizionali per risolvere le liti e anche accantonare punizioni e note disciplinari che, secondo la dirigente, sono “poco efficaci”, “non creano consapevolezza, non insegnano e non trasmettono nulla ai ragazzi”.

Attraverso la mediazione, invece, “li facciamo pensare, insegniamo loro, o almeno ci proviamo, a trasmettere valori come l’empatia e il rispetto reciproco, che sono alla base della civiltà, attraverso una serie di tecniche che sono state appositamente affinate grazie agli esperti”.

Fonte: Adr Center; e Altarex; Quotidiano di informazione giuridica (sempre Aggiornatissimo);

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Ultimo aggiornamento Martedì, Gennaio 10 2023
  
09
Gennaio
2023

Il diniego di proroga di concessione di area pubblica non richiede una motivazione specifica;

La titolarità pubblica o demaniale è un fatto di per sé autoevidente della piena capacità dell'Amministrazione di disporre del bene;

Non è necessaria una analitica argomentazione a supporto di un provvedimento di diniego di proroga di una concessione di occupazione di suolo pubblico, essendo la titolarità pubblica o demaniale fatto di per sé autoevidente della piena capacità dell'Amministrazione di disporre del bene, anche negando una richiesta di proroga di un'occupazione di suolo pubblico già concessa, a maggior ragione quando siano in corso le procedure per l'adozione di un piano di riordino del regime di assegnazione degli spazi pubblici (Tar Campania, sez. VII, sentenza n. 7754/2022).

La vicenda

Un soggetto è proprietario di un'unità immobiliare sita nel Comune di Procida. Nel 2009 ottiene dall'ente territoriale la concessione di occupazione di area pubblica adiacente la sua proprietà. Successivamente, chiede e ottiene la proroga della concessione fino al 2017. Nel 2018 inoltra domanda di ulteriore proroga, che viene, tuttavia, negata. Il diniego di proroga si fonda sulla sospensione delle autorizzazioni volte all'assegnazione degli spazi pubblici, in attesa di approvazione di un piano di riordino.

Il soggetto spicca, quindi, ricorso, sollevando avverso il diniego plurimi motivi di doglianza:

  • violazione degli artt. 7 e ss. e 10 bis della L. n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento (nonché del preavviso di rigetto) e violazione dei principi del giusto procedimento;
  • violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, ravvisando difetto di motivazione;
  • eccesso di potere sotto diversi profili.

In particolare, il deducente contesta la generica indicazione, nel provvedimento di diniego, dell'esigenza di approvare un piano di riordino.

La decisione del Tar Campania

Per il Tar il ricorso è infondato.

La comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria, trattandosi di un procedimento avviato ad istanza di parte. Infatti, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto collaborativo da parte dell'interessato; esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come prevede l'art. 21 octies, comma 2, della stessa L. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6333/2020; Cons. Stato, IV, 3 dicembre 2018, n. 6824). Spettava, peraltro, al ricorrente indicare gli elementi conoscitivi, che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'Amministrazione (inter multis, cfr. Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2019, n. 1405; 26 aprile 2018, n. 2526; 12 maggio 2017, n. 2218; 4 aprile 2015, n. 1060; V, 20 agosto 2013, n. 4192; IV, 15 luglio 2013, n. 3861); solo dopo che la parte avesse adempiuto a questo onere, l'amministrazione poteva considerarsi gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato (cfr. Cons. Stato, n. 1405 del 2019, cit.). Nello stesso senso anche T.A.R. Piemonte, Torino n. 169/2022, secondo cui l'art. 21 octies L. n. 241 del 1990 deve essere interpretato nel senso di evitare che l'Amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'Amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta. Peraltro, l'occupazione di suolo pubblico può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità e della sicurezza; di conseguenza, a tutela di interessi pubblicistici correttamente tutelati, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non integra violazione di legge (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 2244/2021)

Il vizio della mancanza della preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, in applicazione dell'art. 21 octies, L. n. 241 del 1990, non può condurre all'annullamento del provvedimento impugnato (ordine di rimozione del chiosco sito su un'area oggetto della revocata autorizzazione di occupazione di suolo pubblico), in ragione della sua natura vincolata, una volta disposta la revoca del titolo che legittimava l'occupazione del suolo pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III n. 6028/2008). Nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente si limitava a denunciare il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, senza indicare i contenuti diversi che il provvedimento finale avrebbe potuto avere, se nel procedimento si fosse riversato il proprio contributo partecipativo. Quanto al difetto di motivazione del diniego di proroga, ritenuto generico, poiché riposava sulla mera considerazione che ogni autorizzazione era sospesa in ragione dell'adozione di un piano di riordino, il Tar ha notato che, mentre un provvedimento di concessione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico a un privato - che ha un automatico effetto restrittivo dell'uso generale dello spazio pubblico - deve essere comunque adeguatamente e congruamente motivato, affinché siano oggettive e chiare le superiori ragioni per cui, in quel particolare caso, l'amministrazione ritenga di sottrarre il bene alla naturale pubblica destinazione e restringerne l'uso alla collettività per concederlo in via privativa, per tempi che comunque debbono essere limitati, all'uso esclusivo ed economicamente redditizio del privato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013 n. 4497), non ricorre, invece, ragionando a contrario, la necessità di una analitica argomentazione a supporto di un provvedimento di diniego di proroga, essendo la titolarità pubblica o demaniale fatto di per sé autoevidente della piena capacità dell'Amministrazione di disporre del bene, anche negando una richiesta di proroga di un'occupazione di suolo pubblico già concessa, a maggior ragione quando siano in corso le procedure per l'adozione di un piano di riordino (che peraltro di per sé non esclude affatto la possibilità di riottenere, in tale sede, il provvedimento concessorio di cui è stata negata la mera proroga).

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Gennaio 09 2023
  
02
Gennaio
2023

Anticipata al 28 febbraio l’entrata in vigore della mediazione telematica quando non fattible con firme normali, dell’aumento delle sanzioni per la mancata partecipazione e la limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle PA(Testo coordinato)

Con la legge  29 dicembre 2022 , n. 197, il legislatore – anticipando l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) – ha confermato l’esigenza dell’utilizzo degli strumenti di ADR in generale e della mediazione civile e commerciale in particolare, chiedendo uno sforzo agli  operatori del settore perché adeguino regolamentazioni e prassi al fine di un miglioramento delle stesse procedure in termini di effettività, di efficacia e di utilità socio-economica per i cittadini e le imprese, in sostanza per il Paese. In particolare, il 28 Febbraio 2023 entreranno in vigore le seguenti tre norme molto rilevanti per le parti in mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli enti vigilati come banche e assicurazioni. La nuova disciplina della mediazione telematica o vis a vis

Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato anche vis a vis per chi non possiede tali strumenti.alla presidenza attraverso posta e mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ma con firma digitale o se vis a vis con firma normale.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005. SE DOVESSE CAPITARE CHE SCANSIONATE O FOTOCOPIATE LA FIRMA DIGITALE NON LEGGE PIU' IN CODESTO CASO SE NON POTETE FARE ALTRIMENTI, FIRMATE IN MODO ANALOGICO OVVERO SCRIVETE TUTTO QUELLO CHE C ERA SCRITTO SULLA FIRMA DIGITALE MA TUTTO VUOL DIRE TUTTO, ANCHE L ORA E POI METTETE LA VOSTRA FIRMA A BIRO.

Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche

Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

  1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile e’ limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

Si auspica, quindi, una maggiore diffusione di questi strumenti che, oltre ai benefici immediati e diretti derivanti dagli accordi raggiunti, possono rendere indirettamente anche una utilità in termini di prevenzione dell’insorgere di futuri eventuali conflitti, grazie alla migliore gestione dei propri interessi con l’aiuto degli esperti del settore, ovvero dei legali e dei professionisti qualificati per il loro svolgimento.

IO COMUNQUE CONSIGLIO SEMPRE A TUTTI  DI FARE LE MEDIAZIONI ED I CORSI DI PERSONA; ALTRIMENTI DOVE FINISCE QUEL POCO DI UMANITA' CHE ABBIAMO ANCORA?

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Gennaio 04 2023
  
30
Dicembre
2022

Riforma della giustizia civile: novità sulla mediazione civile e commerciale;

Saranno operative dal 30 giugno 2023 le misure contenute nel Capo IV, sezione I, intitolato “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie

Sostituendo  l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile,   estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria.

L’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda,  di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione,
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • contratti d’opera, di rete, di somministrazione
  • società di persone e subfornitura

Per queste controversie dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità può essere assolta, nelle rispettive materie di competenza, anche ricorrendo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995). L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Mediazione e provvedimenti cautelari

Lo svolgimento della mediazione non preclude:

  • la concessione dei provvedimenti urgenti,
  • la concessione dei provvedimenti cautelari,
  • la trascrizione della domanda giudiziale.

Procedimenti esclusi dall’obbligo di mediazione

La condizione di procedibilità nelle materie indicate dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 non opera nei procedimenti:

  • per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istante di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito;
  • di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis);
  • possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 comma 3 c.p.c.;
  • di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • in camera di consiglio;
  • nell’azione civile nel processo penale;
  • nell’azione inibitoria del codice del consumo (art. 37 D.Lgs. n. 206/2005).

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice:

  • decide sulla provvisoria esecuzione;
  • fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione.

Se all’udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Condominio e mediazione

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa

Mediazione demandata dal Giudice

La Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell’ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

  • la natura della causa;
  • lo stato dell’istruzione;
  • il comportamento delle parti;
  • ogni altra circostanza.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Formazione dei magistrati

Per favorire l’ottica conciliativa, il decreto legislativo introduce alla Legge di disciplina della mediazione (Dlgs 28/2010) un’apposita norma dedicata alla formazione del magistrato e alla valutazione del contenzioso definito con mediazione (art. 5 quinquies).

La novella prevede che:

  • il magistrato curi la propria formazione partecipando a corsi e seminari della Scuola superiore della magistratura in materia di mediazione;
  • La partecipazione ai predetti corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi siano valutati come indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato;
  • le ordinanze di mediazione demandata ed il numero di controversie definite a seguito della loro adozione vengano rilevate statisticamente.

La norma consente anche al capo dell’ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la relativa formazione.

Durata massima della mediazione

L’art. 6 novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e  mediante accordo scritto dalle parti. Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale. Termini stringenti anche per il procedimento di mediazione. Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.  La comunicazione, inviata dall’organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Possibilità di delega

La partecipazione delle parti alla mediazione è elemento strutturale e necessario al buon funzionamento dello strumento, ma in presenza di giustificati motivi, la riforma consente la possibilità di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri di comporre la controversia. L’assistenza dell’avvocato è indispensabile quando la mediazione è obbligatoria e quando è demandata dal giudice.

Mediazione in modalità telematica

La digitalizzazione diventa regola, come nel processo così anche nella mediazione, che può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto. In caso di mediazione telematica, ciascun atto del procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel  rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo pec. Il verbale conclusivo, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo, è firmato digitalmente dalle parti, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata anche dai loro avvocati e per ultimo dal mediatore.

Proposta del mediatore

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale. Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

Mediazione con le pubbliche amministrazioni

Per favorire la mediazione anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione, il decreto delegato modifica l’art.1 della L. 20/94  inserendo un comma 1.1bis. in base al quale la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla  grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Espresso richiamo alla nuova disposizione sulla responsabilità contabile è inserito all’art. 11 bis del Dlgs 28/2010 sulla mediazione. La finalità delle modifiche è quella di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. L’effetto voluto dal legislatore delegato è quello di sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali del funzionario pubblico,  purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa. La novella normativa sarà operativa dal 30 giugno 2023, come il resto delle disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. Tuttavia per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, resta operativa la limitazione della responsabilità erariale introdotta nell’ambito della disciplina legata all’emergenza pandemica di cui al D.l. 77/2021 (convertita in L. 2018/2021), in base all aquale il funzionario risponde solo dei danni conseguenti ad  una condotta dolosamente posta in essere, ferma la responsabilità per i fatti causati da omissione o inerzia.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

La novella normativa rivede anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con l’inserimento dell’art. 12 bis, è stabilito che:

  • il giudice possa desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato
  • all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione
  • Nel caso poi in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

Mediazione e gratuito patrocinio

La riforma inserisce poi un  nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo,  per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo pec o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).

Incentivi fiscali

Per favorire il ricorso alla mediazione sono previste anche agevolazioni fiscali.

L’art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
  • l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro per il verbale contenente l’accordo di conciliazione. L’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce:

  • un credito di imposta pari all’indennità corrisposta e fino a concorrenza di Euro 600, in caso di accordo di conciliazione;
  • in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro 600;
  • in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 Euro.

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari ad euro 600 ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a :

  • Euro 2400 per le persone fisiche,
  • Euro 24 mila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Dicembre 30 2022
  
27
Dicembre
2022

Riforma del Codice degli Appalti: operativa dal 1° aprile 2023;

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in attuazione legge n. 142/2022.

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. per leggere tutto, cliccare a destra sotto new La Legge in pdf;

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Ultimo aggiornamento Domenica, Gennaio 01 2023
  
22
Dicembre
2022

Giustizia civile, le linee programmatiche del Ministero;

La riduzione della durata dei processi potrebbe far guadagnare tra 1,5 e 2 punti di Pil. Le priorità vanno verso la completa digitalizzazione dei procedimenti civili e la realizzazione di piattaforme telematiche;

Nel discorso al Senato a alla Camera dei deputati il Ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia il programma del Governo in tema di giustizia civile. Sarà forse per il suo lungo passato da P.M., ma è certo che dall’inizio del Ministero di Carlo di Nordio, è stata posta più enfasi sui temi che riguardano la Giustizia penale, mettendo un pò da parte le emergenze del versante civile. Lo stesso Ministro però, nel suo discorso alle Camere, si è mostrato consapevole che la priorità in questo momento è proprio quella di far funzionare la Giustizia civile. “La prima, la seconda e la terza emergenza”, ha esordito Nordio alla Camera, “sono essenzialmente economiche” e le prime mosse del Ministero andranno dunque verso quei settori che possono avere impatto immediato sull’economia italiana. L’eccessiva durata dei processi civili, ricorda il Ministro richiamando i dati statistici, determina una perdita tra 1,5 e 2 punti di Pil, che potrebbero essere recuperati, dando un respiro di sollievo al Paese. Entro il 30 giugno 2023, e con la speranza di riuscire ad anticipare un po' i tempi, verranno emanati i decreti attuativi della Riforma Cartabia e completate le assunzioni già stabilite per l’ufficio per il processo.Tra i prossimi step, il nuovo Guardasigilli annuncia anche l’intenzione di favorire servizi di accoglienza, informazione ed accompagnamento dei cittadini nei settori della volontaria giurisdizione, del rilascio dei certificati, del diritto di famiglia, delle esecuzioni civili. Settori tutti, che toccano da vicino la vita dei cittadini. Via Arenula intende attribuire particolare importanza al miglioramento del montaggio statistico, dove è già pronta una task force per misurare i tempi e i ritardi dei processi in corso. Sul fronte dell’organizzazione della macchina giudiziaria, il Guardasigilli indica tre leve, azionando le quali, ipotizza di produrre da subito un positivo impatto economico. La prima leva è quella dell’accelerazione degli interventi di trasformazione digitale, per innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini. Esempi di questo processo di trasformazione sono gli Uffici di prossimità, il Tribunale online ed il Progetto Polis che, diffusi ed implementati, dovrebbero velocizzare il lavoro dei funzionari e facilitare l’accesso dei cittadini alla Giustizia. Seconda leva è identificata dal Ministro nello sviluppo della funzione statistica. La generazione, grazie al digitale, di statistiche tempestive e di qualità, a disposizione del sistema giudiziario e della collettività, consentirà un continuo monitoraggio del sistema, ed un suo migliore funzionamento. Infine, il Guardasigilli si dice intenzionato a cercare nuove opportunità di intervento da finanziare con le politiche di coesione ed il ricorso mirato alle risorse comunitarie stanziate per il periodo 2021-2017.Tutto questo però, precisa Nordio, dovrà avvenire evitando che la rivoluzione tecnologica favorisca un utilizzo improprio dei dati riservati. Per la fine del 2023, conclude il Ministro sul tema della giustizia civile, dovrebbero essere pronti gli atti legislativi e normativi per la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, e sarà stata realizzata la completa digitalizzazione dei procedimenti civili. E per quanto riguarda la Mediazione, non può durare più di 4 Mesi, (ovviamente, bisogna praparare tutto prima),  altrimenti se ha la durata di un processo a che serve, per questo va snellita il più possibile!E Per snellire il tutto non è forse meglio un organismo come il nostro? Dove abbiamo tutte le Figure Preparatissime per ogni Materia, che andare ad esempio all organismo degli avvocati, che cosi sempre avranno bisogno di un CT o un ATP, cosa che a noi invece non  serve, Visto che come scritto sopra abbiamo tutte le figure per ogni Materie della mediazione, senza sendere cosi soldi in più?

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Dicembre 26 2022
  

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