+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

02
Luglio
2021

Il Ministero della Giustizia precisa che non sono validi i corsi di formazione per mediatori svolti online prima del periodo emergenziale e dopo la sua conclusione;

Nel rispondere ad un chiarimento di un ente di formazione accreditato all’albo degli enti di formazione per mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia, l’Ufficio del Registro ha precisato che:

  • i corsi di formazione per mediatori base e di aggiornamento devono svolgersi in presenza per quanto disposto dal D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010;
  • ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, la deroga per lo svolgimento a distanza dei suddetti corsi deve intendersi concessa eccezionalmente esclusivamente durante lo stato di emergenza per gli effetti della pandemia da marzo 2020 al 31 luglio 2021;
  • fino ad ulteriori comunicazioni o proroga dello stato d’emergenza, i corsi per mediatori non potranno essere svolti a distanza dopo il 31 luglio 2021;
  • conseguente non sono validi ai fini dell’ottenimento del titolo di mediatore e dell’aggiornamento tutti i corsi base (50 ore) e di aggiornamento (18 ore) svolti online prima del marzo 2020;
  • il responsabile scientifico dell’ente di formazione deve dichiarare la conformità nello svolgimento dei corsi ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Ministero ha precisato con una comunicazione scritta che <<… tenuto conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che prevedono, tra l’altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere  tali attività a distanza, si comunica che sono autorizzati i corsi di formazione a distanza per mediatori civili e commerciali (50 ore)  nonché i corsi di aggiornamento (18 ore).>>

Il Ministero della giustizia prosegue nella sua nota: <<Si ricorda, tuttavia, che tale deroga, contenuta nel DPCM 8 marzo 2020, deve intendersi concessa eccezionalmente per ragioni di effettiva e concreta esposizione al rischio contagio e deve intendersi revocata al termine dell’emergenza in atto poichè,  per quanto riguarda la formazione di cui al D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010, questa amministrazione ritiene che i corsi di formazione per mediatori civili e commerciali,  così come articolati  nella citata normativa, non possano essere svolti a distanza ma necessitano della compresenza  fisica dei soggetti interessati.>>. I Corsi Devono essere fatti In presenza, come i tirocini assistiti, obbligatori ed essenziali, sempre e comunque, (solo in caso di DPCM riguardanti la Pandemia, si faranno, come da DPCM).

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 12 2021
  
01
Luglio
2021

La mediazione civile verso la riforma;

Il 16 giugno scorso la Ministra Cartabia ha firmato i 24 emendamenti che, ora, hanno iniziato il loro iter parlamentare nella prospettiva di un approdo nell’aula di Palazzo Madama a partire dal 20 luglio 2021. Con riguardo specifico alla mediazione, il maxiemendamento del Governo si pone in perfetta sintonia con le proposte della Commissione Luiso e scardina del tutto la precedente formulazione della riforma proposta dall’ex Ministro Bonafede con cui si prevedeva soltanto un taglio alle materie sottoposte alla condizione di procedibilità in mediazione.

Il tempo per la riforma della giustizia civile – e in particolare per la mediazione – sembra essere ormai maturo, una riforma che procede nel solco tracciato con il PNRR dal Governo Draghi.

Leggi le linee guida

 

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Venerdì, Luglio 02 2021
  
29
Giugno
2021

IL MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE, NUOVA PROFESSIONE, NUOVE FRONTIERE, SE VUOI DIVENIRE MEDIATORE IL MOMENTO è ORA!!!

Il Mediatore “professionista” (Unica Professione che non potrà mai essere Sostituita da Algoritmi o robot, come invece già accade e accadrà sempre di più nelle altre professioni,), sa cavarsela sempre in Mediazione e le Parti saranno sempre soddisfatte e se ti manca il corso lo facciamo noi, si perchè OMCI è Ente formativo accreditato al Ministero della Giustizia al n° 303, gli unici che con la nuova circolare del Ministero della Giustizia, (vedere sotto), possono eseguire corsi oltre che Mediazioni essendo Omci anche Organismo di Mediazione iscritto al n° 251, a d un Ottimo Prezzo,  per chi vuole operare in Organismi privati che richiedono più Formazione in base all'art. 18 comma 2 lettera  F e G, D.M.18010 s.m.i., D.M. 139/14; Si Ricorda infine che i nostri attestati danno diritto ai crediti Formativi, Determinati da ciascun ordine professionale: Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Geometri e tutti gli altri. scrivi subito a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; non attendere troppo perchè con la nuova riforma aumenteranno le ore (a 70 circa), cambieranno in aumento le materie Civile, insomma come da Unione Europea e sue direttiva La Mediazione coprirà quasi tutto il Civile.Chi è interessato sriva quindi a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Agosto 08 2021
  
25
Giugno
2021

Controlli sui corsi per mediatori: solo enti e docenti accreditati, rapporto contrattuale diretto con i partecipanti e attestazione del responsabile scientifico;

1° EFFETTO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE, MEDIATORI E TUTTI PIU' PREPARATI E QUALIFICATI: Ecco uno dei motivi x cui è molto più conveniente essere iscritti ad organmi di Mediazione che siano anche enti Formativi, preparati, seri e qualificati. OMCI ROM 251 Ente Formativo 303, Esperti in Mediazione e Formazione dal 2010-2011, Ti aspetta su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Perché conviene diventare Mediatore Civile oggi?
Perché con la nuova normativa si aprono ampie e interessanti prospettive professionali per i mediatori civili e commerciali, che devono aver conseguito sia una solida formazione di base in ambito giuridico empatico-comunicativo, stragiudiziale,  che capacità specifiche per una proficua risoluzione dei conflitti.
Per iscriverti invia una e mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - www.omci.org ;

Il Ministero della Giustizia ha risposto a dei quesiti sul corretto svolgimento dei corsi per mediatori, precisando che:

  • il Ministero può effettuare controlli documentali, anche successivamente all’erogazione del corso, sulla  tenuta dei registri, prove di esame e fatture emesse;
  • è necessario che gli enti di formazione instaurino un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione;
  • non è consentito a un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’elenco degli enti di formazione, organizzare corsi per mediatori;
  • i corsi sono ritenuti validi solo in presenza di formatori accreditati presso l’ente che eroga il corso;
  • i corsi devono essere erogati almeno con due diversi docenti: uno per la parte teorica e una per quella pratica;
  • nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre ben chiaro che l’ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati dal Ministero della giustizia, citando il numero di iscrizione e i formatori accreditati che svolgeranno le docenze;
  • il responsabile scientifico deve attestare la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento, come previsti e istituiti ai sensi dell’art. 18, lett. f) e g) del citato d.m. n. 180/2010.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Leggi tutto

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 27 2021
  
24
Giugno
2021

Se non si arriva ad un accordo in sede di mediazione, il mediatore è invitato a formulare una proposta, anche in assenza di una richiesta delle parti ed, in caso contrario, illustrare perchè non ha formulato alcuna proposta di accordo.

Tribunale di Gorizia, Giudice Dott.ssa Laura Di Lauro, provvedimento del 03.06.2021;

Sintesi: Il Giudice del Tribunale di Gorizia ha innanzitutto rilevato che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/2013, conv. in Legge n. 98/2013. (Locazione, sfratto);
Successivamente, ha precisato che il mediatore può formulare una proposta tutte le volte in cui le Parti non raggiungono l’accordo, anche in assenza di una richiesta congiunta di queste ultime (ciò, quindi, a dispetto e oltrepassando il dettato di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, così come sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. l) del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, secondo il quale quando non viene raggiunto l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta). In caso contrario, il mediatore dovrà indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto utile formulare alcuna proposta.
L’interpretazione “estensiva” effettuata dal Tribunale di Gorizia trae spunto dal dettato di cui all’art. 55 del D. L. 83/2012 che modifica la Legge n. 89/2001 sull’equa riparazione del danno per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, introducendo il comma 2 quinquies che alla lettera c) non riconosce alcun indennizzo “nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, ovvero allorquando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore.
Inoltre, il Giudice ha specificato che tale proposta (lo si ribadisce, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti) costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione ed è, quindi, opportuna.
Infine, il Giudice ha sottolineato che i principali compiti del mediatore sono: 1) informare le parti circa le  conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) spronare le parti a chiarire quali siano le ragioni del rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui il dichiarante non fornisca il proprio consenso e del caso in cui la ragione del rifiuto riguardi proprio il merito della lite.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Giovedì, Giugno 24 2021
  
23
Giugno
2021

Ministro Cartabia: Liti temerarie: sanzioni per chi agisce con mala fede o colpa grave;

Dal Ministro delle Giustizia Cartabia del 22/06/2021;

Gli emendamenti governativi alla riforma del processo civile puntano a introdurre una responsabilità aggravata e sanzioni nei confronti chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave.

Riforma processo civile: subemendamenti fino al 2 luglio

Il nuovo volto del d.d.l. di riforma del processo civile potrebbe essere svelato in tempi davvero brevi. Gli emendamenti presentati dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, infatti, sono potenzialmente idonei a impattare fortemente sull'impianto del disegno di legge originariamente predisposto dall'ex Guardasigilli Bonafede e attualmente al vaglio della Commissione Giustizia al Senato. Cartabia ha in diverse occasioni ribadito l'importanza di approvare, entro fine 2021, le leggi di delegazione per la riforma del processo civile, del processo penale e del CSM. Obiettivo ambizioso, ma da perseguire necessariamente per rispettare gli impegni presi con l'UE e illustrati all'interno del PNRR, vincolanti per poter beneficiare delle risorse dei fondi Next generation EU messe a disposizione per l'Italia. Intanto, come dichiarato da Fiammetta Modena, relatrice in commissione Giustizia del disegno di legge delega, "il termine per presentare i subemendamenti è il 2 luglio. Poi partirà l'esame in commissione". Si punta, in tal modo, a ottenere il via libera da parte del Senato durante l'estate, affinché da settembre possa iniziare ad esaminare il provvedimento anche la Camera dei deputati.

Emendamenti Cartabia: come potrebbe cambiare il d.d.l. giustizia

Nonostante l'impianto complessivo del disegno di legge sia rimasto il medesimo, sono i contenuti che potrebbero essere fortemente innovati qualora passassero gli emendamenti per la cui predisposizione la Ministra Cartabia di è avvalsa del supporto di una collaborazione di esperti. In sinergia con quanto previsto all'interno del PNRR, si punta, in primo luogo, alla riduzione della durata dei processi civili di almeno il 40%, necessaria per implementare l'efficienza della macchina giudiziaria, o addirittura a non arrivare proprio in aula, snellendo i contenziosi attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle misure alternative per la risoluzione delle controversie, in particolare mediazione etc.

"Sanzioni per chi agisce o resiste con mala fede o colpa grave"

All'interno degli emendamenti trova spazio anche un intervento relativo ai doveri di collaborazione tra le parti e i terzi, che si inquadra nell'ottica delle modifiche e integrazioni al al codice di procedura civile al fine di ampliare la casistica di applicazione dell'art. 96 del codice di rito. Tale norma, infatti, configura una responsabilità aggravata a carico della parte soccombente in giudizio che abbia agito o resistito con la coscienza dell'infondatezza dell'azione o eccezione, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.L'emendamento governativo mira a estendere la possibilità di pronunciare la condanna di cui all'art. 96, terzo comma, anche nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.Oltre ad aggiungere tale ulteriore criterio, l'emendamento prevede che, con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 27 2021
  
23
Giugno
2021

La mancata adesione della parte invitata non costituisce un serio tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza e induce il Giudice a rinviare le parti in mediazione.

Tribunale di Pistoia, ordinanza del 06.05.2021;

Sintesi: Interessante la recente pronuncia del Tribunale di Pistoia, relativamente ad una vertenza in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della parte regolarmente invitata.
In merito, il Giudice ha rilevato che ciò non costituisce un serio tentativo di conciliazione della vertenza, mentre invece la sede più opportuna per gestire il conflitto e favorire un confronto immediato che venga coordinato da un professionista terzo ed imparziale è proprio la mediazione.
Peraltro, tale procedimento offre tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli processuali e consente di limitare le spese che le Parti devono sostenere.
Per tali ragioni, il Tribunale di Pistoia ha disposto il tentativo effettivo di mediazione, onerando la parte attrice di provvedere in tal senso e precisando quanto segue:

  1. è necessaria la comparizione personale delle parti;
  2. il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità dell’azione e la condotta delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c.;
  3. la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione comporta la condanna al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e può costituire argomento di prova;
  4. è doverosa la volontà delle parti di esperire effettivamente e realmente il tentativo di mediazione e, pertanto, queste ultime hanno solo ed esclusivamente la possibilità di comunicare eventuali impedimenti all’effettivo esperimento del tentativo di mediazione;
  5. il rifiuto della proposta del mediatore potrà comportare l’esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ex art. 13 D. Lgs. n. 28/2010;
  6. è possibile produrre in giudizio una consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione.
E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Giugno 23 2021
  
20
Giugno
2021

18/06/2021 - Covid e crisi d'impresa: la proposta di avvocati e commercialisti;

Il gruppo di lavoro dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano ha formulato un testo, inviato alla Ministra Cartabia. Pandemia e imprese, la proposta per uscire dalla crisi:

Con il perdurare dell'emergenza sanitari servono urgenti da parte del governo alla crisi economica delle imprese. Da qui la proposta formulata dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dopo la costituzione di un gruppo di lavoro che ha formulato un testo, inviato alla Ministra Cartabia, contenente proposte di interventi normativi al Codice della Crisi. A fare il punto della situazione ci pensa il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, che rimarca «la crisi epocale» che stiamo vivendo e che «colpisce l'economia e quindi la società italiana con la pandemia, ma che nasce da problemi antichi allevati ben prima del covid-19 anche da una normativa sulla gestione delle crisi aziendali che ha alimentato in parte un mercato meno competitivo di quello di altri Paesi. Come per moltissime altre situazioni, che coinvolgono noi avvocati - aggiunge - e quindi tutti i cittadini e tutte le imprese, adesso abbiamo l'opportunità unica di correggere errori storici per favorire il rilancio per uscire da questa crisi, ma in realtà per rimettere in moto un Paese finalmente sui binari giusti. Per questo abbiamo fatto squadra con gli amici Commercialisti per dare un nostro aiuto al lavoro di enorme responsabilità che sta facendo il Governo in questo momento, consapevoli che non sono solo i soldi dell'Europa in gioco ma l'occasione unica, che abbiamo solo adesso, di cambiare il nostro Paese per i prossimi 50 anni e non per i 5 del PNRR e del Recovery fund».

Gestione crisi d'impresa, la rivoluzione gentile

Come chiarisce una nota del gruppo di lavoro, lo scopo è «dare un contributo che nasce dalle rispettive competenze per aiutare il Governo in questa fase decisiva». Per questo motivo il documento propositivo è stato inviato alla Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, alla Commissione Ministeriale per le proposte di interventi normativi al Codice della crisi d'impresa e all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Ad essere indicate sono «alcune strade per una rivoluzione gentile nella gestione positiva della crisi d'impresa». Secondo chi ha messo a frutto il lavoro le proposte di riforma avanzate sono ispirate ad un cambiamento dell'angolo visulae, in modo da incontro alle imprese e quindi ai lavoratori e al futuro del Paese.

Le proposte: rivalutare l'impresa come bene sociale

In particolare il focus si è incentrato su «rivalutazione dell'impresa come bene sociale, la rilettura della crisi aziendale con una cultura aziendalistica oltre che legale - spiegano ancora avvocati e commercialisti - come la protezione del valore della continuità aziendale, l'attenzione ai capitali non finanziari delle imprese, la riconsiderazione della liquidazione fallimentare dimostratasi inefficiente rispetto al suo reale valore residuale, la revisione di una disciplina della crisi che non scoraggi il rischio d'impresa e quindi l'economia e, infine, la priorità ad una gestione delle crisi aziendali che non distragga l'attenzione dall'economia criminale che cresce nelle patologie ordinarie attuali». Il lavoro di riprogrammazione contenuto nell'articolata proposta degli ordini di avvocati e commercialisti immagina «una rivisitazione radicale dell'approccio alla crisi d'impresa. Tra le molte strade tracciate da Avvocati e Commercialisti milanesi alcune nello specifico potrebbero rappresentare una rivoluzione gentile ma fondamentale per tutta l'economia italiana: l'aumento delle soglie di fallibilità, la previsione di misure antiriciclaggio più stringenti ed efficaci, alcune modifiche essenziali dell'istituto del concordato preventivo e l'eliminazione dei sistemi presuntivi di quantificazione del danno».

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 20 2021
  
18
Giugno
2021

I Tribunali, insistono: Partecipazione personale delle parti o procura speciale sostanziale;

Tribunale di Milano, 14 aprile 2021, I civile, Estensore Boroni;

Sintesi: Il tribunale di Milano torna sul tema della partecipazione personale delle parti conformandosi al principio dettato da Cassazione n. 8473/2019 e riafferma nel caso di specie la necessità di una procura speciale sostanziale conferita al difensore con lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

P.Q.M.
Visto l’art. 5 d.lgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.
Rinvia la causa all’udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all’esito della mediazione.
Si comunichi
Milano, 14 aprile 2021 Il Giudice
dott. Valentina Boroni

PS: PER TUTTI NON INVIATE PAGAMENTI SENZA ISTANZA IN QUANDO DOPO 5 GIORNI DECADE E NON INVIARE ISTANZE SENZA PAGAMENTO, é SCRITTO SU TUTTI I REGOLAMENTI, DECRETI, REGOLAMENTO, LO STESSO VALE PER IL MODULO ADESIONE VA SEMPRE INVIATO A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e per conoscenza al Mediatore, ma senza attendere, la fattura elettronica va fatta subito, per questo i dati di chi riceve la fattura devono essere ben chiari visibili e comprensibili, scritti a pc, scaricando i moduli edittabili sotto il link Mediazioni;

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Venerdì, Giugno 18 2021
  
16
Giugno
2021

Difformità tra istanza di mediazione e atto di citazione.

Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021 – Giudice Estensore Dott. Massimo Vaccari;

Sintesi: In una vertenza in materia bancaria, l’Istituto di Credito convenuto eccepiva la parziale improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento della mediazione obbligatoria relativamente ad alcune su alcune voci di danno indicate nell’atto di citazione, ma non In precedentemente dedotte e quindi rimaste estranee al procedimento di Adr.

Il Tribunale di Verona ha rilevato l’infondatezza della predetta eccezione per i seguenti motivi:

  • ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
  • la difformità tra oggetto e ragioni della istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio, che comporta il difetto della condizione di procedibilità, è rilevabile quando nel giudizio di merito la domanda non solo abbia un petitum più ampio, anche solo in punto di quantum, di quello della istanza di mediazione ma quando si fondi anche su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale;
  • diversi precedenti giurisprudenziali (Trib. Mantova 23.1.2019; Trib. Pordenone 18.02.2019; Cass. n. 29333 del 13.11.2019) interpretano la sopra menzionata normativa, ritenendo che l’obbligo di indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa riguardi il nucleo più significativo o rilevante della controversia e non le domande accessorie;
  • nel caso di specie, l’istante aveva individuato nell’istanza di mediazione la propria richiesta risarcitoria e l’aveva poi ampliata nel quanto nel successivo giudizio, senza però modificare la sua causa petendi e nemmeno il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa.
E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Giugno 16 2021
  

Altri articoli...

Pagina 22 di 26

Copyright © 2023 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2023 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.