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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

28
Giugno
2022

OMCI ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE ITALIA, L'ORGANISMO CON E PER VOI DAL 2010;

IL MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE,  NUOVE FRONTIERE; SE VUOI DIVENIRE MEDIATORE PROFESSIONISTA NON ATTENDERE, IL MOMENTO è ORA! OMCI RICERCA SEMPRE NUOVI MEDIATORI E SEDI DA REGISTRARE AL R.O.M. DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER POTER ESERCITARE IN TUTTE LE REGIONI E OGNI DISTRETTO DI TRIBUNALE;

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Ultimo aggiornamento Martedì, Giugno 28 2022
  
28
Giugno
2022

L’istanza di mediazione in materia obbligatoria depositata pochi giorni prima dell'udienza, senza che sia stato effettivamente svolto il procedimento di mediazione, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti - sentenza n. 3699 del 09.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria.

Alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la domanda giudiziale aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto bancario e che, pertanto, era soggetta a mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nonostante ciò, il procedimento di mediazione obbligatorio non era stato esperito e per tale ragione il Giudice ha onerato la parte interessata di introdurre il predetto procedimento nel termine assegnato di quindici giorni ed ha quindi rinviato la causa alla successiva udienza.
In quella sede, la parte attrice si è limitata ad allegare di avere proposto la domanda di mediazione, senza documentare la circostanza e senza depositare l'esito del procedimento; successivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha prodotto copia dell'istanza di mediazione depositata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice e in prossimità dell’udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Pertanto, il Giudice ha rilevato quanto segue:

  • l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • il termine assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione non ha natura perentoria;
  • ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035);
  • nel caso di specie, il mero deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione avvenuto pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio e, quindi, il mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione entro il giorno dell’udienza, non consente di ritenere sussistente la condizione di procedibilità;

Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Giugno 28 2022
  
27
Giugno
2022

L’assenza di una parte in mediazione incide sulle spese di lite.

Tribunale di Latina - Giudice Dott. Gaetano Tanzi- sentenza n. 994 del 13.05.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
A seguito di ordinanza del Giudice Istruttore, le parti hanno avviato il procedimento di mediazione che si è concluso con verbale negativo, per mancata presentazione della parte opponente.
Pertanto, il giudizio è proseguito, la causa è stata istruita con prova documentale, interrogatorio formale dell'opposto e prova testi ed, infine, è giunta a sentenza.
In virtù delle risultanze processuali, il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, accertato la somma residua da pagare per i lavori eseguiti e condannato l’opponente a pagare tale importo.
Relativamente alle spese legali, il Giudice ha rilevato che il procedimento di mediazione si era chiuso negativamente a causa della mancata partecipazione dell’opponente e per tale ragione ha compensato per la metà le predette spese di lite, mentre per la restante metà sono state poste a carico dell’opponente.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Giugno 27 2022
  
26
Giugno
2022

Dichiarazioni e offerte delle parti nei verbali di mancato accordo: inserirle o no?

Testiomonianza di un Mediatore Avvocato: Un totem – in antropologia – è un’entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. È qualcosa di sacro, a cui non ci si affeziona e a cui non si riesce a rinunciare. Perché questa definizione? È presto spiegato. Anche io sono un avvocato, oltre a esserne figlio e fratello. E lo sono orgogliosamente. Chi ha avuto (sfortunatamente per lei o per lui) modo di conoscermi o di leggermi, sa anche che ormai da parecchi anni ho deciso di ampliare le mie competenze, dedicandomi allo studio e alla pratica della negoziazione e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare della mediazione. In questa veste, di  mediatore, ormai quasi quattromila procedure di mediazione, con esiti molto spesso positivi e con grande soddisfazione per tutti, oltre a quella che ritengo essere, per me, un’importante crescita professionale e personale. Ebbene, durante le mediazioni che ho condotto, mi capita spesso di avere a che fare con un “avversario”, che non è uno dei problemi che cerchiamo di risolvere o una delle parti, ma un documento, che per alcuni colleghi avvocati e o altri Mediatori è un vero e proprio intoccabile totem. Quando ho iniziato la Professione (bei tempi, gli avvocati erano rispettati e pagati), mi è stato insegnato che, prima di tutto, a verbale di udienza avrei dovuto scrivere la sacra frase: “…il quale impugna e contesta le deduzioni e conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto”. Anche se, per ipotesi assurda, non le avessi nemmeno lette. Poi, nella stessa udienza e nelle successive, avrei dovuto verbalizzare tutto ciò che ritenessi importante, senza dimenticare nulla, con la conseguenza di verbali lunghissimi, e qualche volta anche difficili nella comprensione. Comunque, melius abundare quam deficere.Se questo è doveroso in udienza, o comunque fa parte delle nostre consolidate abitudini, in mediazione la faccenda è completamente diversa, e purtroppo il totem va abbandonato. Premetto che lo stesso Ministero della Giustizia ci ha più volte ricordato che i verbali della procedura di mediazione devono essere, al massimo, due: il primo, in cui si dice se le parti hanno deciso di proseguire la mediazione o meno (e che quindi, in quest’ultimo caso, rimane l’unico). Il secondo, in cui si dice se le parti hanno trovato l’accordo o no. Se non lo hanno trovato, non potrà contenere riferimenti a quanto emerso durante la procedura, in ossequio alla riservatezza che la permea. Il d.lgs. 28/10 parla di verbale solo quando si riferisce all’accordo, o al mancato accordo (ma solo in seguito al rifiuto della proposta del mediatore). Mi riferisco all’art. 11 (“Conciliazione”) al quale fa poi anche riferimento il D.lgs. ogni qual volta parli di verbale:

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

  1. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  2. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
  3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
  4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono”.

Allo stesso modo, il DM 180 (come aggiornato) non fa alcun riferimento a verbali “intermedi”. Quindi, se il quadro normativo è questo, chiedere inserire dichiarazioni, valutazioni, offerte, impegni delle controparti a fare cose per poi sfruttare il tutto in giudizio? Se la ratio della riservatezza è invece quella di consentire ad un giudice, in caso di mancato accordo, di valutare a mente libera senza essere influenzato da eventuali comportamenti (e qui si aprirebbe un altro fronte enorme di cui parlare) che avrebbero fatto fallire la mediazione, e se la stessa normativa parla chiaramente di verbale di accordo o di mancato accordo, perché insistere con atteggiamenti che servono solo a far inasprire i rapporti, nel tentativo di assegnare a qualcuno le responsabilità del mancato accordo? Non è questo lo spirito della mediazione: ma, purtroppo, abbiamo ancora molto da imparare.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 26 2022
  
18
Giugno
2022

Se la parte opponente non eccepisce l'improcedibilità entro la prima udienza il giudice d'ufficio non può più rilevare il mancato esperimento della mediazione;

Tribunale di Firenze, sez. III, 16.02.2022, sentenza n. 422, giudice Liliana Anselmo

SINTESI: In una controversia in materia di subappalto, il subappaltatore non ricevendo il pagamento delle sue spettanze, otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per il pagamento di tali somme. L’appaltatore proponeva opposizione e il subappaltatore si costituiva in giudizio.
Il giudice invitava le parti ad esperire tentativo di conciliazione ma non disponeva nulla intorno alla mediazione obbligatoria che, alla luce della sentenza a S.U. della Cassazione n. 19596 del 2020, la parte opposta avrebbe dovuto attivare.
La  parte opponente non ha eccepito l'improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza e neanche il giudice d'ufficio nulla più può rilevare, essendo appunto trascorsa la prima udienza.
La mediazione qui non viene avviata da nessuno ma poiché nessuno lo ha eccepito/rilevato il giudizio va avanti regolarmente.
In un simile caso, il giudice di appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, cfr. Cass. sez. III ordinanza 13.5.2021 n. 12896.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 18 2022
  
17
Giugno
2022

IERI 16/06/2021 IL SENATO HA DEFINIVAMENTE CON VOTO DI IDUCIA, VARATO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA:

In Data del 16/06/2022, Il senato con voto di fiducia, ha Approvato in via definitiva, la riforma della Giustizia, Cartabia.... indietro non si torna più  e ora Tocca Noi cari Mediatori, dopo i decreti Attuativi, FARLA CONOSCERE, come è giusto che sia e quindi cambieranno molte cose, in positivo x tutti....Ora Speriamo che la facciano conoscere bene ai cittadini, con Pubblicità Progresso, nel frattempo ci dobbiamo pensare noi; Ma Insieme c'è la faremo!!!Ora attendiamo i decreti attuativi e poi spiegheremo bene tutto, una volta studiati non per primi.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 18 2022
  
15
Giugno
2022

Circolare esplicativa sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per mediatori civili e commerciali, a seguito della fine dello stato di emergenza da COVI D-19,Emanata il giorno 13/06/2022,a tutti gli enti formativi:

E' pervenuta a questa Direzione generale varie richieste di chiarimento da parte di alcuni enti di formazione per mediatori civili e commerciali, iscritti nell’elenco istituito dal Ministero della giustizia, in ordine alle modalità di erogazione dei corsi di formazione, sia iniziale che di aggiornamento, per i mediatori civili e commerciali, all’esito del periodo pandemico da COVID-19, terminato il 31 marzo 2022.  
La questione interpretativa sollevata dagli enti istanti si incentra, in particolare, sulla possibilità, allo stato, di continuare a erogare tali corsi di formazione con modalità telematiche a distanza, come già previsto dalla normativa emergenziale - durante il periodo pandemico - per tutti i corsi professionali. E osservano, in proposito, come la normativa di riferimento - da individuarsi nel d. lgs. n. 28/2010 e nel d.m. n. 180/2010 - non imponga che i corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori siano erogati in presenza, né consenta all’organo vigilante di adottare delle linee guida in merito alle modalità di erogazione di eventuali corsi on-line
Ebbene, occorre qui preliminarmente richiamare la normativa emergenziale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, in considerazione dello stato di emergenza già dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stata disposta la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere tali attività a distanza. Si veda, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), la cui efficacia è stata estesa all’intero territorio nazionale dall’articolo 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  misure  urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”), al dichiarato fine di “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19”, contestualmente al divieto di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Come noto, l’efficacia della normativa emergenziale è stata poi più volte prorogata nel tempo, sinché da ultimo, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.   
Alla luce di tali disposizioni, questa amministrazione ha più volte avuto modo di evidenziare, quando richiesto dai singoli enti, come una tale deroga alle ordinarie modalità di erogazione della formazione in presenza fosse direttamente connessa all’eccezionale e contingente situazione emergenziale e alla necessità di limitare l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19; di conseguenza, essa doveva intendersi limitata al solo perdurare dello stato di emergenza, considerato che, alla stregua della normativa di settore di cui al d.lgs n. 28/2010 e al d.m. n. 180/2010, la formazione per mediatori civili e commerciali deve invece intendersi - ed è stata sempre intesa - come necessitante della compresenza fisica dei soggetti interessati, docenti e discenti.  
E invero, l’articolo 16, comma 5, del d. lgs. n. 28/2010 e s.m. e i., ha demandato a un decreto del Ministero della giustizia l’istituzione dell’elenco dei formatori per la mediazione e la definizione dei “criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori”. 
In attuazione di tale norma, l’articolo 17, comma 1, del d.m. n. 180/2010 ha istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, mentre il successivo articolo 18, comma 2, lett. f) ha stabilito che il responsabile dell’elenco verifichi, al fine di procedere all’iscrizione degli organismi di formazione, l’idoneità dei richiedenti sotto il profilo, tra l’altro, della “previsione e … istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore”. 
Analogamente, la successiva lett. g) dell’articolo 18, comma 2 ha stabilito che il responsabile dell’elenco degli enti di formazione, verifichi, altresì, “la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)”. 
Infine, il comma 3, lett. b) dell’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale ha disposto che il responsabile verifichi “il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”. 
Com’è evidente, le disposizioni normative richiamate non precisano le modalità di erogazione della formazione: con ciò, tuttavia, imponendo che queste debbano essere definite per via interpretativa alla luce della ratio e delle finalità della formazione, “in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori”. 
Ed è proprio in considerazione della serietà che deve necessariamente contraddistinguere la formazione dei mediatori - ai quali è demandata dall’ordinamento un’attività sostanzialmente vicaria della fondamentale funzione giurisdizionale - che le norme in questione sono state sempre interpretate nel senso della necessaria compresenza fisica dei soggetti interessati: il corso di formazione iniziale in materia di mediazione, così come articolato nella citata normativa, non può esaurirsi infatti in un semplice scambio di materiali o comunicazioni fra il docente e il discente, ma implica, invece, tra i medesimi un rapporto diretto e assai più complesso, che non è limitato alla mera fase di docenza da parte dei formatori e di apprendimento da parte dei discenti (il cui numero massimo, non a caso, è fissato in 30 partecipanti per corso), ma prevede anche attività pratiche e sessioni simulate partecipate dai discenti, nonché una prova finale di valutazione, della durata minima di 4 ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica: di tal ché il collegamento a distanza - generalmente utilizzato per raggiungere simultaneamente un numero elevato di soggetti, dislocati in diversi siti anche sensibilmente lontani tra loro, e incapace di garantire un agevole e diretto confronto tra gli interlocutori, in particolar modo in caso di attività pratiche, sia pur simulate - appare del tutto inidoneo a una adeguata erogazione della formazione, soprattutto per i profili pratici, di importanza invero determinante sulla futura capacità del mediatore di gestire gli incontri e svolgere la fondamentale attività di mediazione tra le parti.
Senza tralasciare che la modalità di erogazione a distanza, in difetto di peculiari e appropriati accorgimenti tecnici, appare difficilmente compatibile con il rispetto - e, d’altra parte, con il controllo
- dei requisiti stabiliti dalla lett. f) dell’articolo 18 cit., quali il numero massimo dei partecipanti (n. 30) e il numero minimo di ore di lezione (n. 50) effettivamente frequentate e seguite dai discenti. 
Orbene, se tali sono le esigenze e, d’altro canto, le criticità che sconsigliano la formazione iniziale a distanza, le stesse si presentano più affievolite con riguardo ai corsi di aggiornamento, i quali - da un lato - presuppongono come già erogata la formazione iniziale in presenza e, dall’altro, si affiancano (secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lett. b) cit., come sostituita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) d.m. 145/2011) a un tirocinio assistito in almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, casi attraverso i quali è data al mediatore già iscritto la possibilità di verificare come altri mediatori, anche essi iscritti, gestiscano i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri colleghi. 
Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto questo Dicastero che i soli corsi di aggiornamento formativo, peraltro della durata limitata di 18 ore biennali, possano essere erogati in modalità a distanza, a condizione tuttavia che, pur virtualmente, sia garantita l’interazione in tempo reale tra docenti e discenti.
Per tali ragioni, si richiede in ogni caso che l’aggiornamento erogato on line sia svolto esclusivamente in modalità sincrona, mediante piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e discenti, nonché consentire di visualizzare in maniera sintetica e/o analitica tutte le informazioni relative ad accessi, IP e tempi di fruizione del corso o di uno specifico modulo/contenuto da parte di qualsiasi tipologia di utente (docente, discente), presenze e stato di avanzamento del corso per singolo studente, contenuti fruiti dal singolo allievo. 
Non esula da tale complessiva disciplina neppure la formazione degli avvocati quali mediatori di diritto, di tal ché anche per tali professionisti la formazione iniziale deve essere erogata in presenza, potendo invece i soli corsi di aggiornamento essere svolti a distanza.  
In conclusione, poiché lo stato di emergenza è venuto a cessare il 31 marzo 2022, si invitano tutti gli enti di formazione per mediatori, iscritti nell’elenco tenuto da questo Dicastero, a uniformarsi a quanto indicato nella presente circolare, al fine di evitare le sanzioni previste, in caso di inadempienza, dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 180/2010, richiamato dall’articolo 19 dello stesso decreto.  
Si confida nella massima e pronta collaborazione di tutti gli enti destinatari. Roma, 13 giugno 2022. Ecco Perchè OMCI PREFERISCE FARE SEMPRE I CORSI VIS A VIS, CHE SIANO DA 50 ORE O DI AGGIORNAMENTO, PERCHé ABBIAMO PROPRIO NOTATO CHE CI LI FA ATTRAVERSO INTERNET NON è MAI PREPARATO COME CHI LI FA VIS A VIS, CERTAMENTE é PIù COMPLICATO, ANCHE PER LA DISTANZA, MA NON C'è DIFFERENZA, IN PRESENZA è TOTALMENTE DIFFERENTE, ANCHE PERCHé AVENDO LA PERSNA DAVANTI, LO VEIAMO SUBITO SE é ADATTA A FARE MEDIAZIONI O SOLO CONSULENZE OALTRO, NON ESISTE PARAGONE. SO CHE QUESTO CI ORTA VIA TANTISSIMI CLIENTI, MA IL NOSTRO INTERESSE NON é MAI STATO AVERE CLIENTI, MA AVERE MEDIATORI, VERI, CAPACI, MOTIVATI, QUESTA é LA DIFFERENZA;

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Dicembre 15 2022
  
13
Giugno
2022

Riportiamo quanto riferito sulla Legge 26 novembre 2021 n. 206 (Riforma della Giustizia Cartabia), dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano;

Interessanti spunti di approfondimento sulla Legge Delega per la riforma della giustizia dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano Gruppo Mediazione Negoziazione ADR;

  • L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, organismo informale operante da molti anni presso gli uffici giudiziari milanesi e al quale partecipano avvocati, magistrati togati e non, funzionari, medici legali, professori, tirocinanti e vari addetti ai lavori, ha pubblicato una serie di aggiornamenti giurisprudenziali e normativi oltre che un rapporto sul tema delle indennità di mediazione se sussistono le condizioni del gratuito patrocinio e un’analisi della Legge 26 novembre 2021 n. 206 contenente la Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Come è noto, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, per la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio. L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, organismo informale operante da molti anni presso gli uffici giudiziari milanesi e al quale partecipano avvocati, magistrati togati e non, funzionari, medici legali, professori, tirocinanti e vari addetti ai lavori, ha pubblicato una serie di aggiornamenti giurisprudenziali e normativi oltre che un rapporto sul tema delle indennità di mediazione se sussistono le condizioni del gratuito patrocinio e un’analisi della Legge 26 novembre 2021 n. 206 contenente la Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.Come è noto, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, per la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.art. 1 comma 4 lettera a): Riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; Un aspetto critico riscontrato, al fine dell’esenzione dell’imposta di registro, riguarda gli atti notarili non contestuali al verbale di avvenuta conciliazione. Non vi è sul territorio nazionale una interpretazione univoca. In alcuni casi l’esenzione da imposta di registro, nonché l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura vengono riconosciute solo in caso di contestualità di verbale e atto, mentre in altri casi le agevolazioni vengono riconosciute anche sugli atti notarili separati, distinti ed eseguiti in periodo successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. In questo secondo caso assume rilevanza il contenuto riproduttivo dell’atto rispetto al verbale di conciliazione.Questo tema è di primaria importanza. Come espone un'autorevole voce dal mondo del notariato, Massimo Saraceno, vi sono tre tecniche redazionali per consentire l’inserimento nei pubblici registri dell’accordo di mediazione: autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce all’accordo, verbale di deposito del verbale dei mediazione contenente l’accordo e negozio di ripetizione in forma pubblica o autentica dell’accordo di mediazione). La riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; La gratuità del primo incontro di mediazione non è economicamente sostenibile per Organismi e Mediatori, oltre che contraria al diritto costituzionalmente garantito all’art. 36. In materia di indennità di mediazione lo stesso Osservatorio ha pubblicato il documento intitolato “Progetto Tabelle indennità mediazione, parametri compenso assistenza legale e ammissione al Patrocinio a spese dello Stato” che in maniera approfondita illustra le criticità della gratuità del primo incontro informativo. art. 1 comma 4 lettera c): ... e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Chiarire che con “senza accordo” si intende mancato accordo sulla prosecuzione della mediazione e non mancato accordo conciliativo. Infatti, nell’ottica del legislatore il primo incontro di mediazione è una fase prodromica alla mediazione, in cui il mediatore spiega alle Parti in cosa consista la mediazione e poi raccolga la loro volontà a proseguire o non proseguire con la mediazione – art. 8 comma 1 periodo secondo e terzo. Non si tratta quindi di una fase negoziale in cui le Parti entrano nel merito della vicenda e in cui il mediatore si attiva al fine di favorire un accordo conciliativo. art. 1 comma 4 lettera d): Individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità. La giurisprudenza è tuttora non conforme, malgrado Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 19596-20 del 18.09.2020 che ha posto in capo all’opposto l’obbligo di attivare la mediazione pena la revoca del DI. Un ulteriore chiarimento sarebbe opportuno sulla effettività del tentativo di mediazione e della presenza personale delle Parti in questa fattispecie di mediazione. art. 1 comma 4 lettera e): Riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti. Prevedere che nella convocazione al primo incontro di mediazione gli Organismi di Mediazione indichino in modo chiaro i riferimenti normativi sulla partecipazione personale delle Parti assistite dagli Avvocati: art.5 comma 1bis, art.8 comma 1 primo, secondo e terzo periodo, art. 8 comma 4-bis d.lgs 28/2010. Prevedere, come già avviene, la partecipazione on line per quella Parte che avrebbe difficoltà a recarsi fisicamente presso l’Organismo di mediazionenonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse questa indicazione è poco chiara. Non vi è possibilità di verificare cosa venga discusso nell’ambito della mediazione senza violare il principio di riservatezza della procedura, né può il mediatore verbalizzare all’esito della mediazione nulla di quanto discusso. Art. 9 e 10 d.lgs 28/2010 regolando le conseguenze della mancata partecipazione.prevedere che il Giudice, valutato il giustificato motivo alla mancata partecipazione alla mediazione proceda obbligatoriamente ex art. 8 comma 4-bis d.lgs 28/2010, così come ribadito da Corte di Cassazione sez. VI civ nn. 2030-2031/2018, Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella depositate il 26 gennaio 2018; Corte Costituzionale sentenza 97 del 18.04.2019; nonché il Giudice, verificata la mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione ne desuma argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e valuti il comportamento sleale ex art 96 c. III c.p.c. art. 1 comma 4 lettera f): Prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia. Alla luce della giurisprudenza in materia di procura sostanziale non univoca è fondamentale indicare la forma della procura sostanziale e chiarire se la stessa debba essere notarile. La Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza n. 8473 del 27.03.2019 ha chiarito il contenuto della procura speciale sostanziale ma la giurisprudenza successiva è tuttora divisa in merito all’autentica notarile. Il Gruppo Mediazione Negoziazione ADR milanese, con interpretazione condivisibile, ritiene che la procura non debba avere l’autentica notarile salvo per la sottoscrizione di quegli accordi di mediazione che comportino uno degli atti o contratti come da art. 11 comma 3 secondo periodo. Prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia; La procura rilasciata al delegato dovrebbe fare riferimento ai poteri conferiti, alla conoscenza della vicenda oggetto del contendere nonché alla disponibilità economica. art. 1 comma 4 lettera i): Prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice; La giurisprudenza in merito alla producibilità della perizia in mediazione è ormai consolidata e gli Organismi di mediazione hanno da tempo adottato dei format di verbale per la nomina del perito che prevedono la possibilità di scelta in merito alla producibilità della perizia nell’eventuale successivo giudizio nonché moduli di accettazione nomina del perito con obbligo di riservatezza e il dovere di richiedere alle Parti l’autorizzazione ad utilizzare informazioni e documentazione nella redazione del parere peritale. Il verbale di nomina contiene anche il quesito al perito, l’eventuale nomina di periti di parte o ausiliari, il compenso e le modalità di pagamento, i tempi e le modalità di esecuzione della perizia, il vincolo all’esito della perizia. Elemento che deve essere evidenziato è che il mediatore non può imporre alle Parti una perizia. art. 1 comma 4 lettera p): Prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto; L’uso della mediazione on line favorisce la partecipazione personale delle Parti. Ad oggi è prassi la partecipazione “mista” laddove favorisca la partecipazione personale delle Parti e l’effettivo svolgimento del primo incontro. In caso di prosecuzione, le Parti si accordano sulla modalità di svolgimento. L’esperienza maturata con la pandemia, insegna che il subordinare che la mediazione on line possa svolgersi solo su accordo delle Parti può essere motivo di ulteriore conflitto o strumentalizzato dalle Parti per ostacolare o procrastinare l’incontro di mediazione.

http://www.milanosservatorio.it/relazione-l-206-2021-osservatorio-adr-milano/

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Giugno 13 2022
  
10
Giugno
2022

Al condominio non conviene saltare la mediazione;

La mediazione obbligatoria è uno strumento introdotto dal legislatore per risolvere in tempi brevi le controversie e ridurre il carico giudiziario, il Condominio che non si presenta paga cara la sua assenza. Condanna esemplare quella decisa dal Tribunale di Termine Imerese con la sentenza 312/2022 (sotto allegata) a carico del Condominio che non partecipa al procedimento di mediazione. Il Condominio deve infatti pagare il valore del contributo unificato, il risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c e anche le spese di lite di controparte. Un condomino impugna una delibera assembleare condominiale, contestandone la validità e chiedendo la sospensione di efficacia della stessa. Il Condominio inizialmente non si costituisce poi però lo fa con compara di costituzione e risposta eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo. La causa dopo una serie di differimenti giunge alla fine con termini per le conclusionali e le repliche. Nel decidere sulla questione di merito, dopo aver descritto dettagliatamente i vizi che possono rendere una delibera condominiale nulla, annullabile o inesistente, il Tribunale ritiene che in effetti la delibera impugnata deve essere annullata. Decide poi sulla lamentata violazione degli articoli 1123, 1130 bis, 1135 e 1136 c.c., rilevando che le contestazioni sollevate sui vari punti dal Condominio sono da considerarsi generiche e non provate. Il giudice rileva infine la mancata presentazione del Condominio al procedimento di mediazione obbligatoria, anche se ritualmente convocato. Assenza che, se ingiustificata, per la giurisprudenza, deve essere interpretata come comportamento doloso perché capace di determinare l'instaurazione di una controversia giudiziale che il legislatore, introducendo la mediazione obbligatoria, vuole proprio evitare. Tali considerazioni portano il Tribunale di Termini Imerese a condannare il Condominio al pagamento di una somma pari a quella dovuta a titolo di conIl giudice rileva infine la mancata presentazione del Condominio al procedimento di mediazione obbligatoria, anche se ritualmente convocato. Assenza che, se ingiustificata, per la giurisprudenza, deve essere interpretata come comportamento doloso perché capace di determinare l'instaurazione di una controversia giudiziale che il legislatore, introducendo la mediazione obbligatoria, vuole proprio evitare. Tali considerazioni portano il Tribunale di Termini Imerese a condannare il Condominio al pagamento di una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per il giudizio, al pagamento di ulteriori 2000,00 euro come risarcimento per lite temeraria, e al pagamento in favore del condomino di quanto sostenuto per la mediazione, ossia Euro 1.260,00 per i compensi professionali a cui vanno sommate le spese generali, l'Iva e la Cpa, oltreché al pagamento delle spese di giudizio pari a 5.099,00.


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Ultimo aggiornamento Venerdì, Giugno 10 2022
  
08
Giugno
2022

CORTESEMENTE:

INFORMATIVA URGENTE: QUANDO PAGATE UN INDENNITà CORTESEMENTE SCRIVETE IL N° DI FATTURA O IL N° ISTANZA CON LA SCRITTA ISTANTE O CONVENUTO,  ALTRIMENTI DIVIENE IMPOSSIBILE REGISRARE, STESSA COSA PER IL MODELLO ISTANZA. CORTESEMENTE NON SCRIVETE Più A BIRO MA COL PC, LO STESSO PER L'ADESIONE, SONO TUTTI FATTI APPOSTA PER ESSERE SCRITTI A PC IN TUTTI I SUI CAMPI, ALTRIMENTI NOI NON CAPIAMO NULLA DI QUELLO CHE C'è SCRITTO E COSI RISCHIAMO DI REGISTRARE DATI IN MODO ERRATO O NON POTERE ESEGUIRE FATTURE IN QUANTO CON LE FATTURE DIGITALI NON LE ESEGUE CORRETTAMENTE IN QUANTO DA SEMPRE ERRORE. E' DA Più DI UN ANNO CHE è COSI, MA VEDO CHE ANCORA ALCUNI NON LO FANNO, COME DICE LA NORMATIVA ARRIVERà IL MOMENTO IN CUI SE NON è TUTTO SCRITTO BENE E SENZA DATI E I PAGAMENTI NON VENGONO ESEGUITI IN TEMPO, INVIEREMO LA FATTURA DIRETTAMENTE. FARE UNA MEDIAZIONE PER NOI è UN DOVERE, MA è NOSTRO DIRITTO ANCHE RICEVERE I PAGAMENTI COME SCRITTO DA REGOLAMENTO DI PROCEDURA. E SE é IL MEDIATORE A DIRVI DI FARE IN MODO DIFFERENTE, NON ASCOLTATELO! VALE LA LEGGE E IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA. E ANCORA PER I MEDIATORI, ATTENTI A METTERE ISTANZE QUANDO FA COMODO A VOI, PERCHè SIETE TANTI E In SEGRETERIA CI RITROVIAMO MAGARI UNA SETTIMANA A FARE POCO ED UN' ALTRA AD IMPAZZIRE, CHIEDETE PRIMA, GRAZIE! PS: SI RICORDA PER QUANTI ANCORA NON LO SANNO, CHE IL VERBALE DI MEDIAZIONE FIRMATO DA TUTTE LE PARTI ED IL MEDIATORE CHE VERIFICA L' UATRENTICITà DELLE PARTI è EQUIPOLLENTE AD UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO, QUINDI RICORRIBLE IN CORTE DI APPELLO!

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Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 12 2022
  

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