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La convinzione dell’impossibilità di raggiungere un accordo di mediazione non giustifica la mancata partecipazione;

Tribunale di Mantova, 14.08.2024, Giudice Estensore Nicolò Pavoni.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, nella quale veniva richiesta la restituzione di una somma di denaro prelevata da un conto corrente.

Veniva espletato il tentativo di mediazione che si concludeva negativamente a causa della mancata partecipazione della parte invitata.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • La parte convenuta non ha adeguatamente giustificato la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria;
  • Non ha alcun rilievo la valutazione prognostica di parte convenuta che riteneva inutile procedere con la mediazione per l’impossibilità di raggiungere un accordo.

Per tali ragioni il Giudice ha condannato la parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d. lgs. 28/2010.

Testo integrale:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese tra le parti;
- condanna                       Controparte 2                   al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Mantova, 14.8.2024

Il giudice dott. Nicolò Pavoni

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