Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

CALENDARIO CORSI

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Maggio 2012 16:40 Scritto da Administrator Martedì 08 Maggio 2012 16:30


L'Omci presenta il Calendario Corsi per Mediatore Civile e commerciale (52 ore) e il Corso di Aggiornamento (18 ore).
 

Disapplicata la mediazione obbligatoria davanti al Giudice di Pace

Scritto da Administrator Lunedì 23 Aprile 2012 15:47

Una interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 23/3/2012, aggira il problema della mediazione obbligatoria per quanto riguarda le cause da tenersi davanti allo stesso giudice.
Nella causa la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità (!) della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediaconciliazione obbligatorio di cui al d. lgs 28/2010. Il giudice di pace rigetta l'eccezione sostenendo che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa, in virtù dell'art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non contenziosa (non prevista invece davanti al Tribunale) ai sensi dell'art. 322 c.p.c. Tale istituto è preesistente al d. lgs. 28/2010, essendo stato introdotto sin dall'istituzione del Giudice di Pace con la legge 374/1991, per cui, non avendo il d. lgs 28/2010 previsto alcuna abrogazione delle suddette norme del codice di procedura civile, "nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art. 11 al 322 c.p.c.".

"Una diversa interpretazione", continua il giudice, "non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità".

In effetti il ragionamento del giudice appare logico, il giudice di pace nasce proprio con un intento deflattivo, da raggiungere anche attraverso i suoi poteri conciliativi che si aggiungono a quelli coercitivi, a differenza del mediatore che non ne ha alcuno.
Quindi, il Gdp adito ha statuito che, nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del d. lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile, in base ai quali nell'ambito del rito dinanzi al GdP sono già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.

Il giudice aggiunge, inoltre, che comunque il mancato esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione dell'istante con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).

La sentenza appare davvero molto interessante e ben argomentata, e disapplica la norma sulla mediazione obbligatoria per le cause da tenersi davanti al GdP, in quanto il codice già prevede che lo stesso giudice di prossimità possa fare le stesse cose del mediatore.
Sulla sentenza si sono già appuntate alcune critiche delle quali conviene dare conto. Innanzitutto si è ricordato che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera: "Il Consiglio, vista la nota in data 21 febbraio 2011 a firma del Presidente e del Segretario Generale dell'Unione Nazionale Giudici di Pace con cui si chiede di conoscere se al giudice di pace sia consentito di esercitare le funzioni di mediatore e, in caso positivo, entro quali limiti; (omissis ...) delibera di rispondere che l'attività di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 non è compatibile con le funzioni di giudice di pace anche se svolte in ambiti territoriali di circondari di tribunale diversi da quelli nel quale sono esercitate le funzioni onorarie".
Tale delibera, però, non dichiara affatto che le mediazioni svolte dal giudice di pace saranno nulle, come qualcuno ha pure sostenuto, bensì chiarisce che i Gdp non possono fare i mediatori professionisti. Questo non toglie, però, che possano comunque esercitare i poteri previsti dagli artt. 320 e 322 c.p.c.

In realtà è la mediazione di per sé a determinare numerose perplessità. A cominciare dai numeri, laddove spesso si cita una percentuale elevata (circa il 60%) di controversie risolte, dimenticando però di far notare che si tratta solo del 60% delle controversie nelle quali entrambe le parti si presentano dinanzi la mediatore, cosa che avviene molto raramente.
A difesa della mediazione obbligatoria si sostiene che sia un intervento deflattivo a costo zero per lo Stato. Certamente, infatti il costo è scaricato tutto sul cittadino che per avere accesso alla Giustizia dovrà sborsare di fatto il doppio del costo previsto prima (il contributo unificato più il costo della mediazione). Più che altro, quindi, la deflazione sembra derivare non tanto dall'utilità della mediazione, quanto proprio dal costo dell'accesso alla Giustizia che per il cittadino comune è diventato veramente improponibile.

 

"E' PRIORITARIO PROSEGUIRE LA STRADA DELLA CONOSCENZA DELLA MEDIAZIONE CIVILE"

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 16:55 Scritto da Administrator Giovedì 05 Aprile 2012 16:37

L'Organismo di Mediazione OMCI iscritto al n. 251 del registro presso il ministero, ribadisce al Governo ed in  particolare al ministro di Giustizia, Avv. Paola Severino, di proseguire, anzi di riprendere la strada di diffusione della conoscenza della "mediazione" e di allargare l'obbligatorietà a tutti i diritti disponibili. E' necessario per completare un percorso di fiducia  che anche i diritti  dei minori, dei coniugi in  separazioni e divorzio e della famiglia siano assorbiti  nell'alveo  "dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione", così come già stanno facendo gli altri Stati d'Europa. Non più lunghe e costose spese di giustizia, ma accordi volontari tra le parti e il Tribunale che omologa l'accordo.

"Questo è far comprendere a tutti gli organismi pubblici e privati che c'è un profondo bisogno di mediazione da parte dei cittadini. Importante è farlo con onestà, serietà e professionalità. Solo con l'apporto di tutti la mediazione andrà molto lontano. Il mediatore professionale non impone ma propone solo soluzioni alle parti in lite. Questo è  il principio che dovrà essere sempre fatto presente al cittadino".

 

INCOMPRENSIBILE E RISIBILE PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DELLA MEDIAZIONE CIVILE

Scritto da Administrator Giovedì 05 Aprile 2012 13:45

Ipotesi di referendum abrogativo contro la mediazione civile obbligatoria: è già polemica.
“Il progetto di un referendum per abrogare la mediaconciliazione è una scelta perdente. I referendum su materie tecniche non hanno mai centrato il bersaglio. Impegnarsi su questo versante significa solo disperdere energie”.
L’avvio di una procedura referendaria per abrogare la mediaconciliazione in sede civile è previsto da una delle mozioni approvate al congresso straordinario dell’avvocatura celebrato a Milano ed è stato recepito in una delle raccomandazioni post-congressuali.
A lanciare la proposta, in particolare, sono i rappresentanti del foro di Napoli.  “L’accanimento di un organo istituzionale, quale quello dell’Ordine degli avvocati di Napoli, nei confronti di un istituto legislativamente normato, non trova spiegazione tecnico – giuridica se non in un’ottica di anacronistico, quanto improbabile, tentativo di restaurazione di uno status quo ante che mai potrà essere ripristinato o restaurato”. Inoltre, l’iniziativa referendaria non tiene conto della volontà di numerosi avvocati di cimentarsi in prima persona con il nuovo rito, assumendo la qualifica di mediatore professionista.

Prima il Tar Lazio e poi altre giurisdizioni hanno rimesso gli atti alla corte con fondate ipotesi di incostituzionalità”.
All’assise di Milano, invece, Mobilitazione generale degli avvocati ha presentato due mozioni: una di sfiducia per chiedere le dimissioni dei vertici istituzionali della categoria (“vista l’assenza di risultati politici concreti sul fronte della tutela dell’avvocatura”) e l’altra che si prefigge tra l’altro un deciso taglio sui costi di gestione della Cassa Forense, a vantaggio di prestazioni pensionistiche più adeguate.
Entrambe le mozioni non sono state ammesse alla discussione in sede congressuale, ma quella sulla previdenza e la gestione della Cassa forense è stata recepita sotto forma di raccomandazione, così come è accaduto per le altre mozioni in materia previdenziale.
“Per noi il congresso si chiude con una soluzione del tutto insoddisfacente, tuttavia restano in piedi le ragioni del nostro scontento e il peso politico della nostra mozione di sfiducia, diffusa in centinaia di copie, grazie all’impegno volontaristico di numerosi colleghi, tra i partecipanti al congresso di Milano”.

 

LA MEDIAZIONE NON PUO' ESSERE DISATTESA

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Marzo 2012 07:17 Scritto da Administrator Domenica 11 Marzo 2012 07:16

Si ricorda a chi volesse interpretare in modo fazioso l'art. 4 comma 3 del D. Lgs 28/10 che al "conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione" ... "L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". L'avvocato deve informare l'assistito per iscritto e il documento sottoscritto deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Se il giudice verifica la mancata allegazione del documento informerà la parte della facoltà di chiedere la mediazione in tutti i casi in cui è obbligatoria, cioè quelli previsti dall'art. 5 comma 1 del medesimo decreto.

Pertanto la mediazione non può essere disattesa nonstante qualcuno continui a sostenere il contrario.

SEGNALATE AL NUMERO FAX 079514053 O ALLA MAIL  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. QUALSIASI ERRATA INFORMAZIONE CHE VIOLI LA LEGGE IN VIGORE; IL SIM PROVVEDERA' A COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
 

Novità sull'obbligo del Tirocinio

Scritto da Administrator Martedì 06 Marzo 2012 20:24

La recente emanazione del dl sulle liberalizzazioni stabilisce all’art. 9 comma 5 che ”la durata massima del tirocinio per le professioni regolamentate non potrà essere superiore a 18 mesi”.
Ne consegue che tutte le professioni regolamentate -quindi anche quella di mediatore – che prevedono una differente regolamentazione dovranno rivedere tale ordinamento, adeguandosi al decreto liberalizzazioni oramai vigente.
Non pare quindi possibile prevedere preclusioni di accesso alla professione per mancanza di tirocinio superiore ai 18 mesi, come invece ad oggi risulta disciplinato dal dm 145 che, all’art. 2 prevede testualmente:
“All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;”.

Questo vorrebbe significare che un mediatore già abilitato ad esercitare la sua funzione, ancorché regolarmente iscritto presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, dovrebbe partecipare a venti mediazioni in veste di tirocinante ogni biennio, oltre a frequentare corsi o seminari per adempiere all’obbligo di aggiornamento per almeno diciotto ore, sempre biennali. Ora, partendo dal presupposto che, così come espressamente dichiarato nella circolare esplicativa del ministero emanata a dicembre, l’intento è quello di consentire ai mediatori di confrontarsi con altri colleghi mediatori, anche di altri organismi, per affinare le proprie conoscenze e per apprendere ulteriori tecniche conciliative – intento questo senz’altro condivisibile – rimane il problema di rendere fattibile tale previsione.

La realtà impone di considerare come, ad oggi, un mediatore si trovi nella surreale condizione di alternanza tra la posizione di dominus in alcuni procedimenti e di tirocinante in altri, oltretutto con l’obbligo di ripetere tale attività ogni due anni. Non trascurabile poi la condizione per cui, sempre stando alle interpretazioni ministeriali, nel computo dei venti tirocini non possano essere compresi i procedimenti svolti in veste di mediatore. Il risultato sarebbe quello di trovarsi nell’anomala posizione di mediatore, magari con un congruo numero di procedimenti svolti (anche diverse decine) ma che, non avendo partecipato ai venti tirocini previsti nel biennio, potrebbe trovarsi potenzialmente escluso dall’elenco dei mediatori nel quale è iscritto.

Tornando ora all’applicabilità del disposto dell’art. 9, comma 5 del dl 1/2012 alla figura del mediatore, va rammentato come la norma di riferisca a tutte le professioni regolamentate e non solo a quelle ordinistiche, con un’unica eccezione riservata a quelle sanitarie. Non essendo pertanto ipotizzabile annoverare la professione di mediatore tra quelle non regolamentate – ossia libere ed espressamente disciplinate dal codice civile - si ritiene invece che questa sia assolutamente ricompressa in esse, essendo appunto disciplinata dalla legge e da appositi regolamenti che ne disciplinano le modalità di accesso.

Vediamo in particolare cosa prevede l’art. 4 comma 1/a del dlgs 206/2007 che, appunto, definisce le “professioni regolamentate”, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2005/36/Ce:
“a) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.

Abbiamo già detto come, nel caso dei mediatori, sia appunto lo Stato ad aver fissato le modalità di accesso a tale professione, stabilendo con leggi e regolamenti i criteri minimi di accesso, di permanenza e di aggiornamento richiesti. Pertanto, pur non essendo annoverata tra le 146 professioni regolamentate dal suddetto dlgs 206/2007, crediamo che la funzione di mediatore possa esservi ricompresa a pieno titolo, essendo evidentemente tale esclusione imputabile solo alla sua successiva istituzione, ossia con il dlgs 28 del marzo 2010.

Concludiamo con un’ulteriore dimostrazione di come la mediazione e la sua naturale e capillare diffusione non possa essere oramai più considerata come un argomento destinato a pochi ma, invece, istituto di risoluzione delle controversie rivolto a tutti. E’ difatti notizia recentissima quella dell’ingresso della mediazione civile nel paniere Istat, a dimostrazione della fiducia riposta nello strumento da parte delle istituzioni, con il conseguente quanto auspicabile esponenziale ricorso ad esso da parte della collettività.

 

FORMAZIONE E TIROCINIO PER VECCHI E NUOVI MEDIATORI

Scritto da Administrator Lunedì 02 Gennaio 2012 12:14

Con circolare  del 20 dicembre 2011 recante interpretazione misure correttive decreto interministeriale145/2011 il  ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di Giustizia ha dettato nuove regole  utili  a potenziare e qualificare  maggiormente la figura del mediatore professionale.

Le maggiori novità:

I mediatori  iscritti agli organismi prima del 26 agosto 2011 ( entrata in vigore del D.I.  145)  hanno due anni di tempo per  adempiere all'obbligo di partecipazione a minimo 20 mediazioni assistite in  qualità di tirocinante a prescindere dall’attività di mediatore. Esempio: un mediatore iscritto ad un organismo da marzo 2010 deve  frequentare il corso  di aggiornamento previsto dall'art. 18 del Decreto 180/2010,  entro  febbraio 2012, mentre ai sensi dell'art. 4  del citato decreto, dopo essersi iscritto ad un organismo/i di mediazione,  deve partecipare in qualità di tirocinante a 20 mediazioni ed il termine scade il 25 agosto 2013.
Questo è quanto si evince dall'attenta lettura delle risposte fornite dalla circolare ai quesiti riportati qui di seguito:

1.    la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori già iscritti?
2.    in cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito?
3.    in che che modo devono essere conteggiati i venti casi di mediazione?
4.    tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio?
5.    quanti tirocinanti possono essere presenti per ciascuna mediazione?

 

22/12/2012. Novità sulla disciplina della Mediazione civile

Scritto da Administrator Mercoledì 28 Dicembre 2011 17:23

L’art. 13 del decreto legge sulla giustizia varato dal Governo, con l’intento di perfezionarla, incide sulla disciplina della mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010. In tale direzione, si è inteso rendere maggiormente efficace detta disciplina creando in primo luogo un collegamento specifico tra la mediazione delegata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010 e i programmi per la gestione del contenzioso civile contemplati dall’art. 37, co. 1, del D.L. 98/2011, conv. nella L. 111/2011. Si ricorda, in proposito, come tale ultima norma incarica i capi degli uffici giudiziari di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con il quale si provvede a determinare:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, dell’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Con la nuova norma viene posto a carico degli stessi capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010 e di assumere ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito della descritta attività di pianificazione. Pertanto, l’impiego dello strumento che consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, di invitare queste ultime a procedere alla mediazione viene considerato quale strumento utile al conseguimento degli obiettivi di riduzione e di rendimento degli uffici giudiziari. In tal modo si mira ad incrementare l’utilizzo di uno strumento scarsamente utilizzato nella prassi dei Tribunali, con l’obiettivo precipuo di deflazionare il contenzioso civile.

 

Con un secondo intervento sul decreto che disciplina la mediazione civile viene resa maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti innanzi al mediatore. L’art. 13 del nuovo decreto precisa, infatti, che la sanzione prevista dall’art. 8, co. 5, del D.Lgs. 28/2010 a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile, e dunque non revocabile, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dalla legislazione vigente. Il citato art. 8, nella sua originaria formulazione, già consentiva al giudice di valutare come argomento di prova (art. 116, co. 2, c.p.c.) nel successivo giudizio la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione; la previsione di una specifica sanzione è intervenuta poi con il D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, che ha disposto la condanna della parte costituita che non abbia partecipato al procedimento al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Da ultimo, l’art. 13 del decreto legge in commento ha ulteriormente specificato che la condanna avvenga mediante ordinanza non impugnabile e che quest’ultima sia pronunciata nel corso della prima udienza di comparazione delle parti ovvero in quella successiva alla sospensione disposta a norma del comma 1 dell’art. 8 in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione nelle ipotesi di obbligatorietà dello stesso.
Sui correttivi alla disciplina della mediazione ha assunto una decisa presa di posizione negativa il Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha espresso la propria valutazione critica con riguardo ad una disposizione che «rafforza e imbriglia nelle forme e nei tempi il meccanismo di coercizione alla partecipazione al procedimento di mediazione introdotto nel 2010». Viceversa, la legittimità costituzionale dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione passa necessariamente attraverso l’assoluta libertà di elezione degli stessi. Per il CNF la previsione di meccanismi di coazione indiretta, come la valutazione del contegno extraprocessuale della parte in sede di decisione della causa (art. 8, co. 5), le condanne conseguenti alla mancata accettazione della proposta del difensore (art. 13), nonché, da ultimo, alla mancata partecipazione al procedimento (art. 8, co. 5), costituiscono elementi che, sia pure in maniera indiretta, rendono più difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24 Cost.

 

COME EVITARE IL TRIBUNALE CON LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE VOL.3

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Dicembre 2011 18:08 Scritto da Administrator Domenica 11 Dicembre 2011 18:04

E' disponibile presso le sedi territoriali del Sim il secondo volume "Come evitare il Tribunale con la Mediazione civile e commerciale"


 

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Novembre 2011 09:18 Scritto da Administrator Venerdì 16 Settembre 2011 08:53

IMPORTANTE

PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO, INVIARE L'ISTANZA ALLA SEGRETERIA E ATTENDERE RISPOSTA

La Segreteria

 

Pagina 1 di 3

«InizioPrec.123Succ.Fine»
Take a look to this justhost review or hostmonster review and find out which web hosting provider is better.
Copyright © 2012 Omci - Organismo di Mediazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Corporate Joomla Themes designed by Joomla Hosting